Il 2026 è l’anno in cui la stretta sulla sicurezza nei cantieri diventa pienamente operativa. Tra patente a crediti più severa, arrivo del badge di cantiere e sanzioni ritoccate al rialzo, imprese, committenti e coordinatori hanno diverse cose da mettere a posto. Ecco un quadro ordinato di cosa è cambiato e perché conviene occuparsene subito.

Il quadro normativo: il DL Sicurezza 159/2025
Le novità arrivano dal decreto-legge 159/2025 (cosiddetto Decreto Sicurezza sul lavoro), in vigore dal 31 ottobre 2025 e convertito nella Legge 198/2025, vigente dal 31 dicembre 2025. Il provvedimento modifica in più punti il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e potenzia gli strumenti di controllo introdotti negli ultimi anni, a partire dalla patente a crediti.
Patente a crediti: cosa cambia
La patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. 81/2008) è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Con il nuovo decreto la disciplina si irrigidisce su due fronti.
Sanzioni più pesanti. In caso di operatività senza patente (o con un punteggio inferiore ai 15 crediti minimi) la sanzione amministrativa minima raddoppia, passando da 6.000 a 12.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per un periodo determinato.
Decurtazioni per lavoro nero. È il punto più delicato. Per ogni lavoratore trovato “in nero” la decurtazione sale da 1 a 5 crediti, e si applica già al momento della notifica del verbale, senza attendere l’ordinanza-ingiunzione definitiva. Le nuove regole valgono per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Considerando che la patente parte con una dotazione base di 30 crediti e che sotto i 15 non si può operare, bastano pochi lavoratori irregolari per bloccare un cantiere.
Sul fronte opposto, sono state istituite le commissioni territoriali per il recupero dei crediti, che consentono di reintegrare parte del punteggio attraverso percorsi formativi e comportamenti virtuosi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha inoltre aggiornato più volte le proprie FAQ, chiarendo casi pratici su chi è obbligato e come si applicano le decurtazioni.
Il badge di cantiere
La seconda grande novità è il badge di cantiere (o badge digitale). Si tratta di una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL. Il badge registra i dati identificativi del lavoratore, le presenze in cantiere e il percorso formativo in materia di sicurezza.
L’obiettivo è duplice: rendere immediatamente riconoscibile chi lavora nel cantiere e agevolare i controlli su lavoro irregolare e formazione. Le modalità attuative sono definite da provvedimenti collegati alla conversione del decreto, con tempistiche differenziate per le attività a maggior rischio. Un precedente concreto già in funzione riguarda i cantieri della ricostruzione post-sisma del Centro Italia, dove la tessera di riconoscimento è operativa da tempo: un aspetto che tocca da vicino il nostro territorio, dove la ricostruzione e gli interventi sul patrimonio esistente sono all’ordine del giorno.
Le altre modifiche al D.Lgs. 81/2008
Il decreto ritocca anche alcune previsioni tecniche del Testo Unico:
- Scale verticali fisse (art. 113): confermata la soglia di protezione oltre i 5 metri di altezza e i 75° di inclinazione, con possibilità di gabbia di sicurezza o idonei sistemi anticaduta individuali. Per le installazioni preesistenti è previsto un regime transitorio con adeguamento al 1° febbraio 2026.
- Sistemi anticaduta (art. 115): riorganizzazione delle tipologie di protezione, con priorità alle misure collettive (parapetti, reti) rispetto ai dispositivi individuali.
- DPI e indumenti da lavoro (art. 77): rafforzati gli obblighi di manutenzione, efficienza e igiene.
- Notifica preliminare (Allegato XII): va indicata l’elencazione delle imprese già selezionate, anche in regime di subappalto.
Chi è interessato e a cosa deve fare attenzione
- Imprese e lavoratori autonomi: verificare il punteggio della propria patente, la regolarità del personale e l’organizzazione del badge di cantiere. Un controllo sul lavoro nero oggi può costare la sospensione dell’attività.
- Committenti e responsabili dei lavori: ricordare che la scelta di imprese e autonomi qualificati (patente in regola, DURC, idoneità tecnico-professionale) è un obbligo preciso e concorre a delimitare la responsabilità.
- Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE): aggiornare PSC e verifiche in cantiere alla luce del badge e delle nuove tolleranze zero sul lavoro irregolare.
Cosa significa per chi apre o gestisce un cantiere
Chi commissiona lavori — dal privato che ristruttura casa all’amministratore di condominio, fino all’impresa — dovrebbe pretendere fin dall’inizio la verifica documentale di chi entra in cantiere: patente a crediti valida, idoneità tecnico-professionale, DURC e corretta gestione del personale. Una fase di controllo preliminare, unita a un coordinamento della sicurezza fatto seriamente, riduce il rischio di sospensioni, sanzioni e contenziosi. È qui che il ruolo del coordinatore e del tecnico incaricato diventa decisivo: non un adempimento formale, ma la garanzia che il cantiere proceda senza interruzioni.
Fonti
- D.L. 159/2025 (Decreto Sicurezza lavoro) conv. L. 198/2025 – sintesi delle novità: BibLus – ACCA
- D.Lgs. 81/2008, art. 27 (patente a crediti) e aggiornamento FAQ INL: Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Patente a crediti e lavoro nero, cosa cambia dal 2026: Ingenio-web.it