Intelligenza artificiale nello studio tecnico: regole, informativa al committente e responsabilità dopo la Guida CNI 2026

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Chi lavora in uno studio tecnico lo vede ogni giorno: la bozza della relazione tecnica per una CILA scritta in dieci minuti con un chatbot, il capitolato riassunto da un assistente AI, il PDF del regolamento edilizio comunale interrogato come se fosse un collega esperto. L’uso dell’intelligenza artificiale nello studio tecnico è già una realtà diffusa, spesso informale e poco governata. Il punto, oggi, non è più se usarla, ma come usarla senza esporsi a rischi deontologici, civili e di privacy.

Nell’ultimo anno il quadro si è definito in modo netto: la Legge 132/2025 ha introdotto l’obbligo di informare il cliente sull’uso di sistemi di AI nelle professioni intellettuali; il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha aggiornato il Codice deontologico con un articolo dedicato; il 24 settembre 2026, al Congresso nazionale di Trieste, lo stesso CNI ha presentato la “Guida pratica all’Intelligenza Artificiale per l’ingegnere”. Sul fronte europeo, l’AI Act è stato rimodulato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (il cosiddetto Digital Omnibus).

Questo articolo, che apre la rubrica “AI ed edilizia” di Sabatini Studio, mette ordine: cosa prevedono le regole, cosa cambia concretamente nella gestione dello studio e dove passa il confine tra supporto e responsabilità.

Il quadro normativo in sintesi: tre livelli da conoscere

Legge 132/2025: l’AI come strumento, il lavoro intellettuale resta prevalente

La Legge 23 settembre 2025, n. 132 (GU Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025) è la legge italiana sull’intelligenza artificiale. Per i professionisti il riferimento è l’articolo 13, dedicato alle professioni intellettuali, che fissa due principi.

Il primo: l’uso di sistemi di AI è consentito per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. In pratica l’AI può aiutare a scrivere, cercare, riassumere, controllare, ma la valutazione tecnica, le scelte progettuali e le conclusioni devono restare del professionista.

Il secondo: per tutelare il rapporto fiduciario, le informazioni sui sistemi di AI utilizzati devono essere comunicate al cliente con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. È l’obbligo di informativa che riguarda ingegneri, architetti, geometri, periti e tutte le professioni ordinistiche.

Il Codice deontologico degli ingegneri aggiornato

Con la delibera n. 441 del 23 giugno 2026, trasmessa agli Ordini con la circolare CNI n. 457 del 31 luglio 2026, il Consiglio Nazionale ha aggiornato il Codice deontologico degli ingegneri. Le novità principali:

  • l’articolo 3.5 impegna l’ingegnere a favorire l’uso consapevole delle tecnologie digitali e dei sistemi di AI;
  • l’articolo 6.3 impone, a chi usa sistemi di AI, di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati e la tutela delle informazioni riservate;
  • l’articolo 7.3 estende l’obbligo di aggiornamento alle tecnologie digitali avanzate e all’AI;
  • il nuovo articolo 13 disciplina i sistemi di AI: uso per attività strumentali e di supporto, prevalenza del lavoro intellettuale, controllo umano, informazione completa al committente.

Un dettaglio operativo importante: il codice aggiornato deve essere recepito da ciascun Ordine territoriale con propria delibera. Conviene quindi verificare sul sito del proprio Ordine provinciale la data di recepimento.

AI Act e Digital Omnibus: cosa vale oggi per uno studio tecnico

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è stato modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026. Per uno studio professionale che usa strumenti di AI di mercato (e non li sviluppa), i punti rilevanti sono tre:

  • dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, che riguardano soprattutto fornitori e utilizzatori di chatbot e contenuti sintetici (ad esempio immagini o video generati che possano essere scambiati per reali);
  • gli obblighi per i sistemi ad alto rischio sono slittati al 2 dicembre 2027 e, per i sistemi integrati in prodotti regolamentati, al 2 agosto 2028;
  • resta l’obbligo di alfabetizzazione in materia di AI (articolo 4), in una forma semplificata rispetto al testo originario.

Per uno studio tecnico, quindi, il vincolo più concreto non arriva da Bruxelles ma dalla legge italiana e dal codice deontologico.

Cosa contiene la Guida pratica del CNI

La “Guida pratica all’Intelligenza Artificiale per l’ingegnere, normativa deontologia e buone pratiche professionali” è articolata in cinque parti: quadro normativo (AI Act come modificato dal 2026/1744, con esempi settoriali), profili deontologici, responsabilità legali (civili, sanzionatorie e assicurative), aggiornamento professionale e indicazioni pratiche sull’uso dei modelli linguistici (LLM).

Le indicazioni operative che ne emergono, secondo quanto riportato in sede di presentazione, sono quattro: inserire clausole sull’uso dell’AI nei contratti professionali, informare preventivamente il committente, verificare e validare personalmente ogni elaborato, documentare le modalità di utilizzo. La vicepresidente vicaria del CNI Carla Cappiello ha motivato la guida con un fenomeno preciso: l’uso quotidiano di AI generativa con dati sensibili o coperti da privacy caricati anche su piattaforme gratuite. Nella stessa sede è stato ribadito che l’ingegnere risponde sul piano civile, disciplinare e, nei casi più gravi, penale, e che l’uso negligente o imperito dell’AI non attenua questa responsabilità.

La guida è presentata come documento in continuo aggiornamento: vale la pena consultarla nella versione ufficiale sul sito del CNI prima di adottare modelli contrattuali definitivi.

Dall’obbligo alla pratica: come organizzare lo studio

1. Mappare gli strumenti realmente in uso

Il primo passo è banale ma raramente fatto: elencare quali strumenti di AI si usano davvero in studio. Chatbot generalisti (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot), assistenti integrati nei software di ufficio, funzioni AI dei programmi CAD, BIM o di computo, servizi di trascrizione dei sopralluoghi, generatori di immagini per i render preliminari. Per ciascuno annotare chi lo usa, per cosa, con quale piano (gratuito, personale a pagamento, aziendale) e dove vengono trattati i dati.

Questa mappatura serve a tre cose: redigere un’informativa corretta, valutare i rischi privacy e rispondere con precisione se un committente o l’Ordine chiedono chiarimenti.

2. Classificare i dati prima di caricarli

Il problema segnalato dal CNI è concreto. In una pratica edilizia circolano visure e planimetrie catastali, titoli di proprietà, documenti d’identità, dati di salute (si pensi a pratiche per il superamento delle barriere architettoniche), informazioni su lavoratori e imprese nei documenti di sicurezza. Caricare questo materiale su una piattaforma consumer senza controllo sulle impostazioni è il rischio più immediato, ben prima di qualunque errore di calcolo.

Una regola semplice che funziona in uno studio piccolo o medio:

  • dati pubblici o generici (norme, regolamenti edilizi, NTA, schede tecniche di prodotto): utilizzabili con qualunque strumento;
  • dati interni non personali (bozze di relazioni anonimizzate, schemi di computo, check-list): solo con strumenti in versione professionale o aziendale configurati per non usare i contenuti per l’addestramento;
  • dati personali o riservati (anagrafiche, documenti catastali nominativi, contratti, dati dei lavoratori, dati sanitari): non caricare, oppure anonimizzare prima, oppure usare solo strumenti con garanzie contrattuali adeguate e valutate ai sensi del GDPR.

Sul punto dell’addestramento, le policy dei principali fornitori distinguono nettamente tra versioni consumer e versioni business. OpenAI dichiara che i dati dei piani ChatGPT Business ed Enterprise non sono usati per addestrare i modelli per impostazione predefinita, mentre per gli account personali l’utente deve verificare l’apposita impostazione nei controlli dati. Anthropic, con l’aggiornamento dei termini consumer, lascia all’utente dei piani Free, Pro e Max la scelta sull’uso delle conversazioni per l’addestramento, mentre i prodotti commerciali restano esclusi. Microsoft indica che, con la protezione dati aziendale di Microsoft 365 Copilot Chat, prompt e risposte non sono usati per addestrare i modelli di base. Le condizioni cambiano spesso: vanno verificate alla data di attivazione e riverificate periodicamente.

3. Aggiornare il disciplinare d’incarico

L’informativa va resa per iscritto e il momento naturale è la sottoscrizione dell’incarico. Il modello messo a disposizione da Inarsind-Confprofessioni suggerisce di indicare la tipologia di AI (generativa, predittiva, conversazionale, ecc.), la provenienza del sistema (nazionale, europea, extra UE) e le finalità d’uso. Una clausola tipo, da adattare al singolo studio e da verificare con il proprio consulente, può essere formulata così:

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 132/2025, il Professionista informa il Committente che nello svolgimento dell’incarico potrà utilizzare sistemi di intelligenza artificiale di tipo generativo e conversazionale, forniti da operatori [europei/extra UE], esclusivamente per attività strumentali e di supporto quali ricerca normativa, redazione di bozze, sintesi di documenti e controllo formale degli elaborati. Tutte le valutazioni tecniche, le scelte progettuali, i calcoli, le verifiche e le asseverazioni sono svolti personalmente dal Professionista, che ne mantiene la piena responsabilità. I dati personali del Committente non saranno inseriti in sistemi di intelligenza artificiale che li utilizzino per l’addestramento dei propri modelli.

L’ultima frase va inserita solo se corrisponde davvero alla prassi dello studio: una clausola che promette ciò che non si fa è peggio dell’assenza di clausola.

4. Documentare l’uso nelle singole commesse

“Documentare le modalità di utilizzo” non significa conservare ogni conversazione. In pratica basta una nota nel fascicolo di commessa: quale strumento è stato usato, per quale elaborato, quale verifica è stata fatta. Ad esempio: “bozza della relazione tecnica illustrativa generata con assistente AI da schema interno, revisionata integralmente; riferimenti normativi verificati su testo vigente”. In caso di contestazione, questa traccia dimostra il controllo umano richiesto dalla legge e dal codice deontologico.

Supporto, assistenza, responsabilità: dove passa il confine

La distinzione più utile per organizzare il lavoro è tra attività che l’AI può già svolgere in modo affidabile, attività che può assistere e attività che restano, per natura e per legge, del professionista.

Attività dello studioRuolo dell’AI oggiControllo richiesto al tecnico
Sintesi di regolamenti edilizi, NTA, capitolati, bandiPuò svolgerla (supporto)Verifica dei passaggi citati sul testo originale e vigente
Bozze di relazioni tecniche illustrative, verbali, letterePuò svolgerla (supporto)Revisione integrale di contenuti, dati e riferimenti
Estrazione di dati da PDF (superfici, quote, voci di computo)Può assistereControllo a campione e sui valori critici
Controllo formale di elaborati e documentazione di praticaPuò assistereVerifica della completezza secondo modulistica comunale
Ricerca normativa e giurisprudenzialePuò assistereControllo di esistenza e vigenza di ogni norma o sentenza citata
Revisione di PSC, POS e DUVRIPuò assistere (check-list, incongruenze)Valutazione dei rischi specifici del cantiere, non delegabile
Calcolo strutturale, energetico, impiantisticoSolo supporto esplorativoCalcolo con software di calcolo validato e verifica del tecnico
Asseverazioni, attestazioni, dichiarazioni di conformitàNessun ruolo decisionaleResponsabilità personale piena, anche penale

Due esempi dalla pratica quotidiana chiariscono il senso della tabella.

Il primo riguarda la ricerca normativa. Un modello linguistico può citare con sicurezza una sentenza inesistente o un comma abrogato. In una pratica di sanatoria o in una relazione sulla classificazione di un intervento come locale o di miglioramento sismico, un riferimento sbagliato non è una svista formale: può cambiare l’esito del procedimento. La regola è che ogni norma e ogni sentenza citate vanno aperte e lette sulla fonte ufficiale.

Il secondo riguarda la sicurezza in cantiere. Un assistente AI può confrontare un POS con il PSC e segnalare lavorazioni non coperte, dati mancanti, incongruenze di date o di imprese. È un aiuto reale per il CSE, soprattutto sui cantieri con molti subappalti e con i nuovi adempimenti su patente a crediti e badge di cantiere. Ma la valutazione dei rischi interferenziali e la decisione di idoneità del POS restano del coordinatore, che le firma e ne risponde.

Vantaggi concreti per lo studio

Usata dentro regole chiare, l’AI porta benefici misurabili soprattutto sulle attività a basso valore aggiunto: prime stesure di relazioni e comunicazioni, sintesi di documenti lunghi, controlli formali, preparazione di check-list, riordino di appunti da sopralluogo. Il tempo recuperato si sposta su ciò che il committente paga davvero: analisi del caso, scelte tecniche, rapporto con gli enti, presenza in cantiere.

C’è anche un vantaggio meno evidente: formalizzare l’uso dell’AI obbliga lo studio a standardizzare modelli, check-list e flussi di lavoro, cosa che migliora la qualità anche indipendentemente dall’AI.

Limiti e criticità

I limiti principali sono noti e vanno tenuti presenti in ogni utilizzo. I modelli generativi possono produrre contenuti plausibili ma errati, inclusi riferimenti normativi inventati. La conoscenza del modello può non essere aggiornata alle ultime modifiche normative, e la normativa edilizia e regionale cambia spesso. I risultati non sono sempre riproducibili: la stessa domanda può dare risposte diverse. La gestione dei dati dipende dal piano sottoscritto e dalle impostazioni, non dal marchio dello strumento. Infine c’è un rischio organizzativo: l’abitudine a delegare la prima stesura può ridurre, nei collaboratori più giovani, l’esercizio del ragionamento tecnico che quella stesura richiedeva.

Aspetti professionali e responsabilità

Il messaggio che arriva in modo coerente da legge, codice deontologico e guida CNI è uno solo: l’AI non sposta la responsabilità. L’errore contenuto in un elaborato resta un errore del professionista che lo firma, con le conseguenze civili, disciplinari e, per asseverazioni e attestazioni, anche penali.

Due aspetti meritano attenzione specifica. Il primo è assicurativo: la guida CNI dedica una parte ai profili assicurativi, ed è opportuno verificare con il proprio broker se la polizza RC professionale contiene esclusioni o condizioni relative all’uso di strumenti di AI. Il secondo è formativo: il codice aggiornato inserisce esplicitamente l’AI tra gli ambiti di aggiornamento, e l’AI Act mantiene un obbligo di alfabetizzazione per chi utilizza questi sistemi. Per uno studio con collaboratori, una breve procedura interna scritta e un momento di formazione dedicato sono il modo più semplice per dimostrare di aver adempiuto.

Conclusioni

L’intelligenza artificiale nello studio tecnico è ormai uno strumento di lavoro ordinario, e le regole per usarla sono chiare: supporto sì, sostituzione del giudizio tecnico no; informativa scritta al committente; tutela dei dati; controllo e documentazione. Per uno studio di piccole dimensioni l’adeguamento non richiede investimenti particolari: una mappatura degli strumenti, una regola sui dati, una clausola nel disciplinare d’incarico e una nota di verifica nel fascicolo di commessa. È un lavoro di poche ore che mette in sicurezza lo studio e, allo stesso tempo, rende l’uso dell’AI più efficace.

Nelle prossime uscite della rubrica entreremo nel merito degli strumenti: quali funzioni AI offrono realmente i software per computi, sicurezza e BIM, e come integrarle nel flusso di lavoro senza perdere il controllo degli elaborati.

Domande frequenti

Devo informare il committente anche se uso l’AI solo per scrivere le e-mail?
L’art. 13 della Legge 132/2025 riguarda i sistemi di AI utilizzati nello svolgimento della prestazione professionale. La soluzione più prudente è un’informativa generale nel disciplinare d’incarico che descriva gli usi di supporto dello studio, così da coprire anche gli utilizzi minori.

L’informativa va resa per ogni incarico?
Sì, il momento corretto è la sottoscrizione dell’incarico. Per gli incarichi già in corso è opportuno integrare con una comunicazione scritta se l’AI viene utilizzata.

Posso caricare visure e planimetrie catastali su un chatbot?
Contengono dati personali. Vanno caricate solo su strumenti con garanzie contrattuali adeguate sul trattamento dei dati e con l’addestramento disattivato, oppure anonimizzate prima dell’uso. Il nuovo art. 6.3 del codice deontologico degli ingegneri richiede misure specifiche per la sicurezza dei dati.

Posso usare l’AI per un calcolo strutturale o una verifica energetica?
Come supporto esplorativo, ad esempio per impostare un ragionamento o controllare un ordine di grandezza. Il calcolo va eseguito con software di calcolo validato e verificato dal professionista, che ne risponde personalmente.

Il nuovo codice deontologico degli ingegneri è già in vigore?
È stato approvato dal CNI il 23 giugno 2026, ma ogni Ordine territoriale deve recepirlo con propria delibera. Occorre verificare la data di recepimento presso il proprio Ordine provinciale.

Gli obblighi dell’AI Act per i sistemi ad alto rischio riguardano lo studio?
Riguardano principalmente fornitori e utilizzatori di sistemi classificati ad alto rischio, e sono stati rinviati al 2 dicembre 2027 dal Regolamento (UE) 2026/1744. Per l’uso ordinario di assistenti AI in studio i riferimenti immediati sono la Legge 132/2025, il GDPR e il codice deontologico.

Fonti e approfondimenti

Ing. Marco Sabatini
Autore

Ing. Marco Sabatini

Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.

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