SuperSismabonus 110%: allegati per l’ asseverazione tecnica

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Tutti gli allegati al Sismabonus per le asseverazione tecniche, da presentare allo sportello SUE insieme ai lavori, fine lavori e collaudo.

ASSEVERAZIONE SISMABONUS: ALLEGATI AL DM 329/2020

In allegato al D.M. 329/2020 ci sono 4 moduli, scaricabili a questo link, denominati:

  • Allegato B
  • Allegato B-1
  • Allegato B-2
  • Allegato 1-SAL

Asseverazione del progettista (Allegato B)

Ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera b del DM 329/2020, l’allegato B va depositato presso il comune (o sportello unico competente a seconda dei casi) tenendo presente che la cifra da indicare sul campo specifico dell’allegato B relativo alla congruità della spesa ammessa a detrazione è cosi determinata:

  • in termini di opere, l’importo risultante da un computo metrico estimativo stilato con i prezzi derivanti dai prezzari ufficiali indipendentemente da quelli pattuiti con il contratto di appalto (fermo restando il requisito di congruità);
  • in termini di spese tecniche, l’importo determinato attraverso l’applicazione del DM Giustizia del 17 giugno 2016 (cd. Decreto Paramtri Bis) indipendentemente da quello effettivamente pattuito con i professionisti (fermo restando il requisito di congruità);
  • il tutto compreso iva ed oneri fiscali.

in caso di saturazione o superamento del massimale totale previsto per il SuperSismabonus, la spesa da indicare di cui al punto precedente è comunque quella totale relativa alla globalità dell’intervento e delle relative spese professionali, indipendentemente dal massimale disponibile.

In sede successiva di detrazione sarà poi detratta la spesa effettivamente detraibile sulle base del massimale disponibile.

Asseverazione DL per SAL (Allegato 1)

La cifra da indicare (a monte della tabella SAL) relativamente all’ammontare dei lavori stimati in fase di progetto è pari a quella indicata nell’allegato B (quindi stimata con prezzari ufficiali, ma al netto dell’Iva).

Il rispetto del requisito di raggiungimento del 30% dell’intervento per l’emissione del SAL è riferito a detta cifra corrispondente al totale lavori indipendentemente dal massimale disponibile (cfr. risposta n. 538/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

L’importo dei relativi SAL da indicare nell’apposita tabella è determinato invece applicando i prezzi di appalto effettivi e determinando l’ammontare dei lavori corrispondente alle quantità eseguite.

Accade che, poiché i prezzi di appalto saranno minori uguali (per il rispetto della congruità) dei prezzi stimati con i listini ufficiali, il 30% relativo all’importo stimato da progetto (allegato B) corrisponde in realtà ad uno stato di avanzamento maggiore del 30% rispetto all’importo dell’appalto effettivo.

Ad esempio:

  • prezzo appalto stimato con listini e indicato sull’allegato B: 90.000 euro;
  • prezzo appalto reale da contratto con impresa: 80.000 euro

In questi casi, il SAL può essere emesso a maturazione di un importo pari a 30% di 90.000 euro = 27.000 euro che corrisponde in realtà al 33.75% rispetto all’appalto reale (27.000/80.000 x 100= 33.75).

Il deposito dei SAL redatti dal Direttore dei lavori delle opere strutturali utilizzando l’Allegato 1-SAL, dovranno essere consegnati allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.

Asseverazione/attestazione DL a fine lavori (Allegato B1)

La cifra da indicare è quella corrispondente all’ammontare dei lavori effettivamente realizzati in conformità al progetto ed eventuali varianti sulla base della contabilità e dei prezzi di appalto, al netto dell’Iva, indipendentemente dalla cifra stimata e indicata sull’allegato B in sede di progetto.

Quindi rappresenta la cifra risultante dalla contabilità finale svolta con i prezzi di appalto pattuiti.

L’asseverazione del Direttore dei lavori delle opere strutturali, allegato B-1, dovrà essere consegnata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a conclusione dei lavori e una copia andrà consegnata al Committente.

Asseverazione del collaudatore a fine lavori (Allegato B2)

Questo modulo è di competenza del collaudatore finale, che attesterà che i lavori corrispondono al progetto definitivo (e a quello delle eventuali varianti) che hanno consentito la riduzione del rischio sismico della costruzione con o senza passaggio di un numero di classi di rischio, rispetto alla situazione ante-operam.

L’asseverazione del Collaudatore delle opere strutturali, allegato B-2, dovrà essere consegnata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a conclusione dei lavori e una copia andrà consegnata al Committente.

  1. Alessandro

    Buongiorno, complimenti per il contenuto esaustivo, avrei una domanda: per quanto riguarda il modulo B2 del collaudatore nel caso di asseverazione per sismabonus ordinario senza cessione del credito: come è noto non è necessaria l’assicurazione dedicata ma il modulo che trovo riporta comunque la dicitura “dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa, allegata alla presente, di cui all’articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la presente asseverazione”.
    Non essendo appunto necessaria pensavo di adattare il modulo depennandola ed aggiungendo la dicitura “non richiesta (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 27/05/2022”; secondo lei può essere un approccio corretto? Grazie mille.

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