
Il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, ha semplificato l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in aree sensibili come i centri storici (zone A).
Vediamo quando è possibile installare il fotovoltaico senza permessi e in quali casi è necessario ottenere autorizzazioni.
Cosa si intende per Zona A?
La Zona A è definita dal D.M. 1444/1968 come:
Le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani storici, con valore storico, artistico o ambientale, comprese le aree edificate che costituiscono un insieme omogeneo per caratteristiche storiche, culturali e architettoniche.
Rientrano in questa categoria i centri storici, i borghi, ma anche alcune frazioni e nuclei rurali antichi.
Quando il fotovoltaico è edilizia libera
1. Edifici NON vincolati, anche in Zona A
Secondo il D.Lgs. 28/2011, art. 7-bis e il D.P.R. 380/2001, art. 6, si può installare liberamente se:
- L’edificio non è soggetto a vincoli (paesaggistici o culturali);
- L’impianto è aderente e integrato nella copertura;
- Non si altera la sagoma o i prospetti;
- Non è visibile da spazi pubblici o punti panoramici rilevanti.
In questo caso, l’installazione è edilizia libera e non richiede alcun titolo abilitativo.
2. Edifici con vincolo paesaggistico (art. 136, c.1, lett. c D.Lgs. 42/2004)
È possibile installare senza autorizzazione anche su edifici vincolati paesaggisticamente se:
- I pannelli sono integrati nella copertura;
- Non sono visibili da spazi pubblici esterni o panoramici;
- Il manto del tetto non è realizzato in materiali della tradizione locale (coppi, ardesia, lose, ecc.).
Riferimento normativo: art. 9 D.L. 17/2022
Quando serve autorizzazione
1. L’impianto è visibile da spazi pubblici
Anche se l’edificio non è vincolato, se i pannelli sono visibili da strade, piazze o scorci panoramici, in molti Comuni è richiesta almeno una SCIA o autorizzazione paesaggistica semplificata.
2. L’edificio è un bene culturale
Se l’immobile è vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, serve il parere vincolante della Soprintendenza, indipendentemente dalla visibilità.
3. L’impianto non è integrato o modifica la sagoma
Installazioni su staffe, pensiline, pergole o altre strutture che aumentano l’ingombro o modificano l’architettura del tetto richiedono una SCIA o permesso di costruire.
Consigli pratici
- Usa pannelli integrati (flush roof), oppure valuta tegole fotovoltaiche se il manto è in cotto;
- Scegli falde non visibili dalla strada, per evitare necessità di autorizzazioni;
- Documenta con foto e planimetrie la non-visibilità del tetto;
- Controlla i regolamenti edilizi locali: alcuni Comuni pongono vincoli anche in assenza di tutela formale.
In conclusione
Il D.L. 17/2022 ha reso più semplice portare l’energia solare nei centri storici italiani.
Puoi installare il fotovoltaico in zona A, anche in presenza di vincoli, a patto che:
- l’impianto sia integrato,
- non visibile,
- e non su manti tradizionali.
Hai dubbi sul tuo caso specifico?
Contattami per una verifica preventiva e scopri se puoi procedere in edilizia libera oppure se serve preparare la documentazione per la Soprintendenza.





