Installare il Fotovoltaico in Centro Storico Senza Permessi: Quando si Può e Quando No (Guida al D.L. 17/2022)

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Il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, ha semplificato l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in aree sensibili come i centri storici (zone A).

Vediamo quando è possibile installare il fotovoltaico senza permessi e in quali casi è necessario ottenere autorizzazioni.


Cosa si intende per Zona A?

La Zona A è definita dal D.M. 1444/1968 come:

Le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani storici, con valore storico, artistico o ambientale, comprese le aree edificate che costituiscono un insieme omogeneo per caratteristiche storiche, culturali e architettoniche.

Rientrano in questa categoria i centri storici, i borghi, ma anche alcune frazioni e nuclei rurali antichi.


Quando il fotovoltaico è edilizia libera

1. Edifici NON vincolati, anche in Zona A

Secondo il D.Lgs. 28/2011, art. 7-bis e il D.P.R. 380/2001, art. 6, si può installare liberamente se:

  • L’edificio non è soggetto a vincoli (paesaggistici o culturali);
  • L’impianto è aderente e integrato nella copertura;
  • Non si altera la sagoma o i prospetti;
  • Non è visibile da spazi pubblici o punti panoramici rilevanti.

In questo caso, l’installazione è edilizia libera e non richiede alcun titolo abilitativo.


2. Edifici con vincolo paesaggistico (art. 136, c.1, lett. c D.Lgs. 42/2004)

È possibile installare senza autorizzazione anche su edifici vincolati paesaggisticamente se:

  • I pannelli sono integrati nella copertura;
  • Non sono visibili da spazi pubblici esterni o panoramici;
  • Il manto del tetto non è realizzato in materiali della tradizione locale (coppi, ardesia, lose, ecc.).

Riferimento normativo: art. 9 D.L. 17/2022


Quando serve autorizzazione

1. L’impianto è visibile da spazi pubblici

Anche se l’edificio non è vincolato, se i pannelli sono visibili da strade, piazze o scorci panoramici, in molti Comuni è richiesta almeno una SCIA o autorizzazione paesaggistica semplificata.

2. L’edificio è un bene culturale

Se l’immobile è vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, serve il parere vincolante della Soprintendenza, indipendentemente dalla visibilità.

3. L’impianto non è integrato o modifica la sagoma

Installazioni su staffe, pensiline, pergole o altre strutture che aumentano l’ingombro o modificano l’architettura del tetto richiedono una SCIA o permesso di costruire.


Consigli pratici

  • Usa pannelli integrati (flush roof), oppure valuta tegole fotovoltaiche se il manto è in cotto;
  • Scegli falde non visibili dalla strada, per evitare necessità di autorizzazioni;
  • Documenta con foto e planimetrie la non-visibilità del tetto;
  • Controlla i regolamenti edilizi locali: alcuni Comuni pongono vincoli anche in assenza di tutela formale.

In conclusione

Il D.L. 17/2022 ha reso più semplice portare l’energia solare nei centri storici italiani.

Puoi installare il fotovoltaico in zona A, anche in presenza di vincoli, a patto che:

  • l’impianto sia integrato,
  • non visibile,
  • e non su manti tradizionali.

Hai dubbi sul tuo caso specifico?
Contattami per una verifica preventiva e scopri se puoi procedere in edilizia libera oppure se serve preparare la documentazione per la Soprintendenza.

Ing. Marco Sabatini
Autore

Ing. Marco Sabatini

Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.