Il correttivo Conto Termico 3.0 ha superato un passaggio decisivo: il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che modifica il D.M. 7 agosto 2025. Il testo non è ancora in vigore, ma le novità su risorse, piccoli Comuni, modalità di pagamento e biomasse sono ormai delineate ed è utile conoscerle prima di programmare un intervento.

Correttivo Conto Termico 3.0: l’intesa del 22 ottobre 2026
Con l’atto Repertorio n. 144/CU del 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto MASE di modifica e integrazione del D.M. 7 agosto 2025, il decreto del Conto Termico 3.0. Regioni e Province autonome hanno espresso avviso favorevole con osservazioni, ANCI favorevole con una raccomandazione, UPI favorevole.
Il Conto Termico 3.0 è in vigore dal 25 dicembre 2025 ed è operativo dal 2 febbraio 2026. Dopo la sospensione delle richieste del 3 marzo 2026, dovuta al rapido assorbimento delle risorse, il portale è stato riaperto il 13 aprile 2026 con il decreto direttoriale MASE n. 72 del 10 aprile 2026, che ha ripartito il tetto annuo di 900 milioni di euro in 450 milioni per le pubbliche amministrazioni e 450 milioni per i privati. Il correttivo nasce da questa esperienza.
Cosa cambia con lo schema di decreto
I contenuti che seguono derivano dallo schema esaminato in Conferenza e dalle ricostruzioni della stampa tecnica: vanno confermati sul testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Risorse e riserve per categoria
Il limite di spesa resta di 900 milioni di euro l’anno. Lo schema prevede una riserva minima di 300 milioni per ciascuna categoria di beneficiari (pubbliche amministrazioni e privati, compresi quelli che accedono tramite ESCO). Al raggiungimento di 600 milioni di impegni per una categoria, o di 900 milioni complessivi, nei 60 giorni successivi sono ammesse solo le richieste ad accesso diretto, poi lo sportello si chiude. Le prenotazioni delle PA non possono superare il 50% delle risorse della categoria.
Piccoli Comuni
Per i Comuni fino a 15.000 abitanti l’incentivo copre il 100% delle spese ammissibili per un intervento su edifici comunali e l’80% per quelli successivi. Le richieste presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo mantengono il 100%.
Pagamento in unica soluzione
L’erogazione in un’unica rata viene limitata agli incentivi fino a 50.000 euro. Per un privato con una pompa di calore domestica cambia poco; per interventi più grandi l’incentivo sarà pagato in più annualità.
Biomasse, APE e controlli
Per alcuni generatori a biomassa viene eliminato il requisito di rendimento termico utile superiore all’85%. L’APE post-intervento e la diagnosi energetica collegata vengono estesi anche alla sostituzione dei serramenti e alle schermature solari. Il GSE potrà rigettare o revocare le domande e recuperare le somme anche nei confronti del soggetto delegato, in solido con il beneficiario.
Le osservazioni delle Regioni
Le Regioni hanno chiesto, tra l’altro, una riserva minima di 400 milioni per categoria, un minimo garantito di 200 milioni per le prenotazioni delle PA, il 100% per i piccoli Comuni per un intervento ogni anno, l’eliminazione della soglia dei 50.000 euro e il mantenimento del requisito dell’85% per le biomasse. Hanno inoltre chiesto di chiarire che l’APE post-intervento è dovuto anche quando la classe energetica non cambia, per esempio dopo la sola sostituzione degli infissi. Si tratta di osservazioni non vincolanti: il Ministero può accoglierle o meno nel testo finale.
Chi è interessato e quali sono i tempi
Il correttivo interessa i privati che vogliono sostituire il generatore con una pompa di calore, installare solare termico o sistemi ibridi; i Comuni, specialmente quelli piccoli come molti centri del Vastese, che possono finanziare interventi su scuole e uffici; le imprese e le ESCO che lavorano con il meccanismo del mandato all’incasso.
I passaggi mancanti sono la firma del decreto da parte del Ministro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora restano applicabili il D.M. 7 agosto 2025, le Regole applicative del GSE e il decreto direttoriale n. 72/2026. Resta fermo il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per presentare la domanda ad accesso diretto.
Un esempio pratico
Un Comune di 6.000 abitanti progetta due interventi: una pompa di calore per la scuola e la sostituzione degli infissi del municipio. Con lo schema attuale, il primo intervento sarebbe incentivato al 100% delle spese ammissibili e il secondo all’80%, sempre nei limiti di potenza e superficie del decreto. Se il primo incentivo supera 50.000 euro, l’erogazione non avverrebbe più in un’unica soluzione. Per gli infissi andrebbe messo in conto l’APE post-intervento.
Cosa significa per chi deve intervenire su un immobile
Chi ha in programma un intervento incentivabile non deve fermarsi in attesa del correttivo, ma conviene impostarlo bene: verificare che l’intervento rientri tra quelli ammessi, controllare la disponibilità sul contatore delle risorse del GSE, conservare la documentazione tecnica (schede con SCOP, foto ante e post, certificato di smaltimento del vecchio generatore, dichiarazione di conformità) e rispettare il termine dei 90 giorni. Per serramenti e schermature va previsto fin dall’inizio l’APE dopo i lavori. Un tecnico può seguire la fase di diagnosi energetica, APE e pratica incentivi e confrontare il Conto Termico con le detrazioni fiscali.
Per approfondire: la nostra guida al Conto Termico 3.0 per la pompa di calore e il confronto tra Ecobonus e bonus ristrutturazione per gli infissi.
Domande frequenti
Il correttivo del Conto Termico 3.0 è già in vigore?
No. Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto, ma mancano la firma del Ministro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora si applicano il D.M. 7 agosto 2025 e le Regole applicative del GSE.
Posso presentare oggi una domanda per una pompa di calore?
Sì, se le risorse della categoria sono disponibili. Il portale del GSE è stato riaperto il 13 aprile 2026 e la domanda ad accesso diretto va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, con la documentazione tecnica richiesta.
Cosa cambia per i piccoli Comuni?
Lo schema prevede, per i Comuni fino a 15.000 abitanti, un incentivo pari al 100% delle spese ammissibili per un intervento e all’80% per gli interventi successivi. Le Regioni hanno chiesto il 100% per un intervento ogni anno, ma la richiesta non è vincolante.
Serve l’APE dopo la sostituzione degli infissi?
Lo schema estende l’APE post-intervento e la diagnosi energetica anche alla sostituzione dei serramenti e alle schermature solari. Le Regioni hanno chiesto di chiarire che è dovuto anche senza cambio di classe: conviene prevederlo fin dal preventivo.
Fonti
- Conferenza Unificata – Repertorio atti n. 144/CU del 22/10/2026
- Conferenza Unificata – Documento delle Regioni, seduta del 22/10/2026
- Edilportale – Conto Termico 3.0, cosa cambia con il decreto correttivo (15/10/2026, agg. 22/10/2026)
- Infobuildenergia – Correttivo Conto Termico 3.0: intesa in Conferenza Unificata (26/10/2026)
- Rinnovabili.it – Conto termico 3.0, portale aperto rimodulando i limiti di spesa (13/04/2026)
- GSE – Conto Termico 3.0, FAQ e supporto

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.
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