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Il Conto Termico 3.0 pompa di calore è oggi una delle strade più concrete per chi deve sostituire una vecchia caldaia: invece di una detrazione spalmata in dieci anni, il GSE riconosce un contributo diretto che, per la gran parte degli impianti domestici, arriva sul conto corrente in un’unica soluzione. Il problema è che le regole sono cambiate con il nuovo decreto e molti preventivi circolano ancora con numeri e procedure del vecchio Conto Termico 2.0.

In questa guida trovi chi può chiedere l’incentivo, quali impianti sono ammessi, come si calcola l’importo con un esempio numerico, quali documenti servono, entro quando va presentata la domanda e, soprattutto, quando conviene rispetto al Bonus Casa o all’Ecobonus.
AGGIORNAMENTO DEL 07/10/2026: le aliquote delle detrazioni per il 2027 indicate più avanti sono quelle previste dalla legge vigente (Legge di Bilancio 2026). Nei primi giorni di ottobre il Governo ha ipotizzato pubblicamente una revisione dell’Ecobonus per il 2027, ma alla data di redazione non esiste alcun testo ufficiale: la verifica andrà ripetuta dopo la presentazione della Legge di Bilancio 2027.
In breve
- Il Conto Termico 3.0 è disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è gestito dal GSE; si applica agli interventi conclusi dal 25 dicembre 2025.
- Un privato può ottenerlo per la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con una pompa di calore (intervento III.A). Non vale per una nuova installazione dove prima non c’era un impianto.
- L’incentivo si calcola sull’energia termica prodotta dalla pompa di calore e non può superare il 65% delle spese ammissibili.
- Se l’incentivo totale non supera 15.000 euro viene pagato in un’unica soluzione; oltre, in rate annuali (2 anni per impianti fino a 35 kW).
- La domanda si presenta sul Portaltermico del GSE entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
- Non si cumula con Bonus Casa o Ecobonus sulle stesse spese: bisogna scegliere.
Conto Termico 3.0 pompa di calore: chi può chiederlo
Il nuovo decreto ha ampliato la platea dei beneficiari, ma per i cittadini la regola è precisa: i soggetti privati in ambito residenziale possono accedere agli interventi del Titolo III, cioè quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra questi rientrano le pompe di calore, il solare termico, i generatori a biomassa, i sistemi ibridi e gli scaldacqua a pompa di calore.
Il richiedente, che il GSE chiama “soggetto responsabile”, è chi sostiene la spesa e ha titolo sull’immobile: proprietario, ma anche titolare di altro diritto reale o, con l’autorizzazione del proprietario, chi detiene l’immobile. Il soggetto responsabile può anche avvalersi di una ESCO o conferire all’installatore un mandato irrevocabile all’incasso: in questo modo l’impresa anticipa una parte del costo e incassa direttamente il contributo.
Quali interventi sono ammessi
L’intervento incentivato è la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, aerotermiche, geotermiche o idrotermiche, anche combinate con la produzione di acqua calda sanitaria. In pratica, il caso tipico è la sostituzione della caldaia a gas o a gasolio con una pompa di calore aria-acqua.
Due condizioni vanno verificate prima di firmare il preventivo:
- deve esistere un generatore di calore da sostituire, funzionante nella situazione ante-operam;
- la nuova pompa di calore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza stagionale (SCOP ed efficienza ?s) fissati dalle tabelle del decreto.
Quanto si ottiene: come si calcola l’incentivo
Il Conto Termico non è una percentuale fissa sul prezzo. L’incentivo annuo si calcola con la formula indicata dal GSE:
Ia = Ei × Ci
dove Ei è l’energia termica incentivata e Ci è un coefficiente in euro per kWh termico che dipende dal tipo di pompa di calore e dalla potenza. A sua volta:
- Ei = Qu × (1 ? 1/SCOP) × kp, cioè il calore utile prodotto, ridotto della quota di energia elettrica consumata, e premiato in funzione dell’efficienza;
- Qu = Prated × Quf, cioè la potenza nominale moltiplicata per le ore di funzionamento convenzionali della zona climatica;
- kp = ?s / ?s minimo, il rapporto tra l’efficienza stagionale della macchina e il minimo richiesto.
Il risultato va confrontato con il tetto del 65% delle spese ammissibili: si prende il valore più basso. Per le pompe di calore fino a 35 kW l’incentivo dura 2 anni, ma se il totale non supera 15.000 euro viene erogato in una sola volta. Il decreto prevede inoltre una maggiorazione per componenti prodotti nell’Unione europea, alle condizioni stabilite dalle regole applicative.
Esempio pratico in zona climatica D
L’esempio è indicativo e serve solo a capire l’ordine di grandezza. Ipotizziamo una villetta in zona climatica D, come gran parte dei Comuni della costa chietina (la zona va comunque verificata per il proprio Comune), in cui la caldaia a gas viene sostituita da una pompa di calore aria-acqua a bassa temperatura da 10 kW, con SCOP 4,5 ed efficienza stagionale ?s del 177%. Spesa ammissibile ipotizzata: 13.000 euro.
I valori dei coefficienti sono quelli delle tabelle dell’Allegato 2 del decreto come riportati dalla documentazione tecnica di settore (Quf zona D = 1.400 ore; Ci pompe aria-acqua fino a 35 kW = 0,150 €/kWh; ?s minimo per bassa temperatura = 125%): prima di ogni preventivo vanno controllati sul testo ufficiale.
| Passaggio | Calcolo | Risultato |
|---|---|---|
| Calore utile Qu | 10 kW × 1.400 h | 14.000 kWh |
| Fattore kp | 177% / 125% | 1,416 |
| Energia incentivata Ei | 14.000 × (1 ? 1/4,5) × 1,416 | circa 15.419 kWh |
| Incentivo annuo Ia | 15.419 × 0,150 € | circa 2.313 € |
| Incentivo totale (2 anni) | 2.313 € × 2 | circa 4.626 € |
| Tetto del 65% | 13.000 € × 65% | 8.450 € (non superato) |
Poiché il totale è inferiore a 15.000 euro, il contributo verrebbe pagato in un’unica soluzione. Con una macchina meno efficiente il kp scende e l’incentivo cala: per questo la scelta del modello, a parità di potenza, incide direttamente sul contributo.
Conto Termico o detrazione: quale conviene
Lo stesso intervento può essere portato in detrazione con il Bonus Casa o con l’Ecobonus, ma non con entrambi gli strumenti insieme al Conto Termico. Il GSE ha chiarito che il cumulo è possibile solo per spese distinte e contabilmente separate: ad esempio, Conto Termico per la pompa di calore e detrazione per altre opere edilizie dello stesso cantiere.
| Aspetto | Conto Termico 3.0 | Bonus Casa / Ecobonus |
|---|---|---|
| Forma | Contributo diretto del GSE | Detrazione IRPEF/IRES |
| Tempi di recupero | Unica soluzione fino a 15.000 € (pagamento indicativamente entro pochi mesi) | 10 rate annuali |
| Capienza fiscale | Non necessaria | Necessaria: senza imposte da pagare la detrazione si perde |
| Misura 2026 | Calcolata sull’energia, massimo 65% della spesa | 50% abitazione principale (proprietario o titolare di diritto reale), 36% negli altri casi |
| Misura 2027 (legge vigente) | Invariata | 36% abitazione principale, 30% negli altri casi, salvo proroghe |
| Adempimenti | Domanda al GSE entro 90 giorni | Bonifico “parlante”, comunicazione ENEA entro 90 giorni per interventi di risparmio energetico |
Riprendendo l’esempio da 13.000 euro: con la detrazione al 50% si recuperano 6.500 euro, ma in dieci anni e solo se si hanno abbastanza imposte; con il Conto Termico si ricevono circa 4.600 euro subito. Per i pagamenti effettuati nel 2027, con l’aliquota al 36%, la detrazione scenderebbe a 4.680 euro in dieci anni e il Conto Termico diventerebbe quasi sempre più vantaggioso. Per pensionati, incapienti, seconde case e proprietari che vogliono liquidità immediata, il Conto Termico è spesso la scelta migliore; il confronto va però fatto caso per caso.
Documenti necessari
Per una pompa di calore domestica fino a 35 kW la documentazione richiesta dal GSE comprende in genere:
- fatture intestate al soggetto responsabile e ricevute dei bonifici;
- documentazione fotografica dell’impianto prima e dopo l’intervento (generatore sostituito, nuova pompa di calore, targhe);
- scheda tecnica della pompa di calore con i valori di SCOP ed efficienza stagionale;
- certificato di smaltimento del vecchio generatore;
- dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore;
- eventuale mandato all’incasso o contratto con la ESCO.
Per impianti oltre 35 kW servono anche l’asseverazione di un tecnico abilitato e la certificazione del produttore. La diagnosi energetica e l’APE non sono richieste per tutti gli interventi, ma solo nei casi specifici previsti dal decreto; quando sono obbligatorie, la loro spesa è incentivata al 50% per i privati.
Procedura passo per passo
- Verifica preliminare: zona climatica, impianto esistente, potenza necessaria, compatibilità dei terminali (radiatori o pannelli) con una pompa di calore e posizione dell’unità esterna.
- Verifica edilizia: le pompe di calore aria-aria sotto i 12 kW rientrano espressamente nell’edilizia libera; per gli altri impianti, in genere non serve un titolo edilizio, ma vanno controllati vincoli paesaggistici, regolamento edilizio comunale e regolamento condominiale se l’unità esterna va in facciata o su parti comuni.
- Scelta della macchina: modello conforme ai requisiti del decreto, con scheda tecnica completa.
- Lavori e pagamenti: bonifico ordinario con la causale che richiama il D.M. 7 agosto 2025, fatture dettagliate, foto ante e post.
- Domanda sul Portaltermico del GSE entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, con la scheda-domanda e gli allegati.
- Istruttoria e contratto: il GSE verifica la pratica, stipula il contratto e liquida l’incentivo.
Checklist operativa
Prima dei lavori
- Verificare che esista e funzioni un impianto di riscaldamento da sostituire.
- Controllare che il modello scelto rispetti SCOP ed efficienza minimi del decreto.
- Confrontare Conto Termico e detrazione sulla propria situazione fiscale.
- Verificare vincoli, regolamento edilizio e condominio per la posizione dell’unità esterna.
Durante i lavori
- Fotografare il vecchio generatore con la targa e il locale tecnico prima dello smontaggio.
- Pagare con bonifico ordinario riportando il riferimento al D.M. 7 agosto 2025.
- Conservare scheda tecnica, dichiarazione di conformità e certificato di smaltimento.
Dopo i lavori
- Presentare la domanda al GSE entro 90 giorni dalla fine lavori.
- Aggiornare il libretto di impianto e il catasto impianti termici regionale.
- Conservare tutta la documentazione per eventuali controlli del GSE.
Errori da evitare
- Pagare con il bonifico per le detrazioni pensando di poter scegliere dopo: la scelta tra i due strumenti va fatta prima, perché modalità di pagamento e documenti sono diversi.
- Superare i 90 giorni: la scadenza è perentoria e la domanda tardiva non è ammessa.
- Installare una pompa di calore dove non c’era un impianto: per i privati l’intervento è incentivato solo come sostituzione.
- Non fotografare l’impianto esistente: senza prova della situazione ante-operam la pratica diventa difficile da istruire.
- Fidarsi di calcoli del vecchio Conto Termico 2.0: coefficienti e procedure sono cambiati.
Conclusione
Se devi sostituire la caldaia con una pompa di calore, il Conto Termico 3.0 permette di recuperare una parte importante della spesa in tempi brevi e senza bisogno di capienza fiscale. Prima di firmare il preventivo, verifica che l’impianto da sostituire esista, che la macchina rispetti i requisiti del decreto e confronta l’incentivo con la detrazione; a lavori finiti, ricordati della scadenza dei 90 giorni.
Per il quadro aggiornato delle detrazioni puoi leggere anche la guida su Bonus Casa e fotovoltaico 2026 e le aliquote 2027 e, se ti serve una certificazione energetica dell’immobile, l’approfondimento su cosa serve per redigere un APE.
Prima di iniziare
Prima di firmare un preventivo è opportuno verificare i requisiti dell’impianto, confrontare l’incentivo con la detrazione più adatta alla propria situazione e controllare eventuali vincoli edilizi per l’unità esterna. Lo Studio si occupa di APE, efficienza energetica e incentivi a San Salvo, Vasto e in provincia di Chieti: per una verifica preliminare puoi contattarci.
Domande frequenti
Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con il Bonus Casa o l’Ecobonus?
No, non per le stesse spese. Il cumulo è ammesso solo per interventi diversi con costi distinti e contabilmente separati, ad esempio Conto Termico per la pompa di calore e detrazione per altre opere edilizie.
Entro quanto tempo devo presentare la domanda per il Conto Termico?
La richiesta in accesso diretto va presentata sul Portaltermico del GSE entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.
Quanto si prende con il Conto Termico per una pompa di calore?
Dipende da potenza, efficienza e zona climatica. Per una pompa di calore aria-acqua domestica da 10 kW in zona D l’ordine di grandezza è di alcune migliaia di euro, sempre entro il limite del 65% della spesa ammissibile.
Serve l’APE per ottenere il Conto Termico per una pompa di calore?
Per una normale pompa di calore domestica di solito no: diagnosi energetica e APE sono richieste solo nei casi specifici previsti dal decreto. Quando sono obbligatorie, la loro spesa è incentivata al 50% per i privati.
Posso avere il Conto Termico se installo una pompa di calore in una casa senza riscaldamento?
No. Per i privati l’intervento incentivato è la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente.
Serve un tecnico per ottenere il Conto Termico?
Per impianti fino a 35 kW l’asseverazione di un tecnico non è richiesta, ma una verifica tecnica preliminare aiuta a scegliere la macchina giusta e a evitare errori nella domanda. Oltre 35 kW servono l’asseverazione di un tecnico abilitato e la certificazione del produttore.
Fonti
- GSE – Conto Termico 3.0: percentuali ed erogazione degli incentivi (pagina ufficiale, consultata il 07/10/2026)
- GSE – Regole Applicative del D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0)
- GSE – Webinar 3 febbraio 2026, Conto Termico 3.0: focus Titolo III (formula di calcolo e requisiti)
- GSE – Webinar 3 febbraio 2026, Conto Termico 3.0: risposte ai quesiti frequenti
- ANCE – Approfondimento sul Conto Termico 3.0 (cumulabilità ed erogazione)
- Normattiva – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6 (edilizia libera)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026): aliquote delle detrazioni edilizie 2026 e 2027.

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.





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