Le terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri possono ora essere riutilizzate nello stesso sito senza la preventiva caratterizzazione ambientale: lo prevede il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, in vigore dal 9 ottobre e ora all’esame della Camera per la conversione. Vediamo cosa cambia per chi scava una fondazione, un ampliamento o un allaccio e cosa conviene verificare prima di aprire il cantiere.

La novità: il nuovo art. 185-ter del Codice dell’ambiente
Il D.L. 8 ottobre 2026, n. 177 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 234 dell’8 ottobre 2026) modifica il D.Lgs. 152/2006 in materia di VIA, economia circolare e bonifiche. Per l’edilizia la parte più concreta è l’art. 4, comma 1, lettera b), che inserisce nel Codice dell’ambiente il nuovo art. 185-ter, dedicato alle terre e rocce da scavo.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (art. 6), quindi il 9 ottobre 2026. È stato assegnato alla Commissione VIII (Ambiente) della Camera e deve essere convertito in legge entro il 7 dicembre 2026: il testo può ancora essere modificato.
Il nuovo articolo ha tre commi.
Comma 1: deposito temporaneo fino a 4.000 metri cubi
Per le terre e rocce da scavo classificate come rifiuto con codici EER 17 05 04 (non pericolose) e 17 05 03* (pericolose), il limite quantitativo del deposito temporaneo previsto dall’art. 185-bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 sale a 4.000 metri cubi complessivi, di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi. Lo stesso limite era già indicato dall’art. 23 del D.P.R. 120/2017: ora è scritto direttamente nel Codice dell’ambiente.
Comma 2: i “cantieri puntuali” fino a 20 metri cubi
È la parte che interessa di più i lavori privati. Nei cantieri puntuali, cioè quelli in cui si producono non più di 20 metri cubi di terre e rocce, calcolati sulle sezioni di progetto e destinati al riutilizzo nello stesso sito, il materiale può essere riutilizzato direttamente nel sito di produzione anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. Le condizioni devono risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
Comma 3: quando la semplificazione non vale
Il comma 2 non si applica alle terre che contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati per lo scavo, né a quelle provenienti da siti soggetti a bonifica (Titolo V della Parte IV del Codice) o da scavi eseguiti per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Terre e rocce da scavo: cosa cambia concretamente nei piccoli cantieri
Fino al 9 ottobre anche pochi metri cubi, per essere riutilizzati in sito fuori dalla disciplina dei rifiuti, richiedevano di dimostrare la non contaminazione secondo il D.P.R. 120/2017, con campionamenti e analisi. Spesso si finiva per conferire tutto a impianto e ricomprare materiale per i rinterri.
| Situazione | Regola dopo il D.L. 177/2026 |
|---|---|
| Scavo fino a 20 m³ riutilizzato nello stesso sito | Riutilizzo diretto senza caratterizzazione preventiva, condizioni da riportare nella documentazione di esecuzione |
| Scavo oltre 20 m³ riutilizzato in sito | Restano le procedure ordinarie del D.P.R. 120/2017 |
| Terre con calcestruzzo, bentonite o additivi da scavo | Semplificazione esclusa |
| Terre da siti in bonifica | Semplificazione esclusa |
| Terre gestite come rifiuto (EER 17 05 04 e 17 05 03*) | Deposito temporaneo fino a 4.000 m³, di cui 800 pericolosi |
Esempi pratici
Pensiamo a un piccolo ampliamento di una villetta con fondazioni a trave rovescia: lo scavo di progetto è di circa 15 metri cubi e il terreno verrà usato per i rinterri e per sistemare il giardino. In questo caso il riutilizzo in sito non richiede più analisi preventive, purché la quantità e la destinazione risultino dai documenti di cantiere.
Uno scavo per un’autorimessa interrata da 120 metri cubi resta invece nelle regole ordinarie, così come uno scavo piccolo eseguito con fanghi bentonitici o su un’area in bonifica.
Chi è interessato
Le novità riguardano committenti privati che eseguono ampliamenti, piscine, muri di contenimento, vespai e allacci; imprese edili che gestiscono deposito e trasporto dei materiali; progettisti, direttori dei lavori e coordinatori per la sicurezza, che dovranno impostare computi, documenti e aree di deposito in modo coerente.
Obblighi, scadenze e punti aperti
La norma è già applicabile, ma lascia alcuni punti da chiarire. Il testo non dice chi debba attestare le condizioni né quale documento specifico vada usato: parla genericamente di “documentazione di esecuzione dei lavori”. Secondo una lettura prudente, che resta un’interpretazione in attesa di chiarimenti, è opportuno che il volume di scavo risulti dagli elaborati di progetto (sezioni e computo) e che il direttore dei lavori ne dia atto nel giornale dei lavori o in un verbale, indicando il sito di riutilizzo.
Restano fermi gli altri obblighi: il materiale eccedente o non riutilizzato va gestito come rifiuto, con formulari e conferimento a impianti autorizzati; la quantità di 20 metri cubi va calcolata sulle sezioni di progetto, non stimata a fine lavori.
Conseguenze per professionisti, imprese e proprietari
Per i proprietari la semplificazione si traduce in meno costi di analisi e smaltimento negli interventi piccoli. Per le imprese è più semplice organizzare i rinterri, ma la soglia si calcola sul progetto del cantiere: frazionare gli scavi non aiuta. Per i tecnici aumenta il peso della documentazione: computo degli scavi, sezioni e verbali diventano la prova della regolarità del riutilizzo in caso di controllo.
Cosa significa per chi deve intervenire su un immobile
Se state per eseguire un ampliamento, una nuova recinzione su cordolo o una sistemazione esterna con scavi, prima dell’avvio dei lavori conviene verificare con il tecnico tre aspetti: il volume di scavo effettivo da progetto, la storia del sito (eventuali attività produttive pregresse o procedure di bonifica) e la tecnica di scavo prevista. Il progettista può impostare già nella pratica edilizia per l’intervento il bilancio scavi e rinterri, mentre nei cantieri con più imprese il coordinatore della sicurezza definisce nel PSC le aree di deposito e la loro gestione.
Domande frequenti
Il riutilizzo senza analisi vale per qualsiasi scavo?
No. Vale solo per i cantieri che producono non più di 20 metri cubi di terre e rocce, calcolati sulle sezioni di progetto, riutilizzate nello stesso sito di produzione, e non si applica a terre con calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o plastiche né a terre provenienti da siti in bonifica.
Da quando si applica la nuova regola sulle terre e rocce da scavo?
Il D.L. 177/2026 è in vigore dal 9 ottobre 2026. Deve essere convertito in legge entro il 7 dicembre 2026 e il Parlamento potrebbe modificarne il testo, quindi prima di applicarlo a un cantiere è bene verificare la versione vigente.
Serve un documento particolare per dimostrare le condizioni?
Il decreto richiede che le condizioni risultino dalla documentazione di esecuzione dei lavori, senza indicare un modello specifico. In attesa di chiarimenti è prudente che il volume risulti dagli elaborati di progetto e che il direttore dei lavori lo riporti nel giornale dei lavori o in un verbale.
Cosa succede alla terra in eccesso?
Il materiale che non viene riutilizzato nello stesso sito resta soggetto alle regole ordinarie: va gestito come rifiuto oppure come sottoprodotto secondo il D.P.R. 120/2017, con trasporto e conferimento documentati.
Fonti
- Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 234 dell’8 ottobre 2026)
- Decreto-legge 177/2026: semplificazioni ambientali, terre e rocce da scavo e bonifiche (ANCE Catania, 16 ottobre 2026)
- Decreto Ambiente-bis 2026: novità su VIA, terre e bonifiche (LavoriPubblici, ottobre 2026)
- VIA, terre da scavo e bonifiche nel nuovo decreto (Edilportale, ottobre 2026)

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.






Lascia un commento