Chiudere il balcone con vetrate è uno dei lavori più richiesti da chi vive in città o sulla costa: si ripara il balcone da vento, pioggia e salsedine e si guadagna uno spazio vivibile per più mesi all’anno. La domanda che arriva in studio è sempre la stessa: serve un permesso oppure si può fare liberamente?

La risposta dipende dal tipo di chiusura. Dal 2022 la legge consente di installare in edilizia libera le cosiddette VEPA, le vetrate panoramiche amovibili, ma solo se rispettano condizioni precise. Se quelle condizioni mancano, la chiusura diventa una veranda, cioè un nuovo volume che richiede un titolo edilizio e che, se realizzato senza, è un abuso.
In questa guida trovi cosa dice la norma, quali condizioni devono essere rispettate, cosa cambia con vincoli e condominio, gli errori più frequenti e una checklist da usare prima di chiamare l’installatore.
In breve
- Si può chiudere un balcone o una loggia senza permesso e senza CILA solo con vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), come prevede l’art. 6, comma 1, lettera b-bis del D.P.R. 380/2001.
- Le vetrate devono servire a una protezione temporanea dagli agenti atmosferici, garantire la microaerazione, non creare uno spazio stabilmente chiuso e avere un impatto visivo ridotto.
- Con il Salva Casa (D.L. 69/2024) le VEPA sono ammesse anche nei porticati, salvo quelli gravati da uso pubblico o affacciati su aree pubbliche.
- Una chiusura con infissi, profili opachi, muretti o tamponature è una veranda: crea volume e serve un titolo edilizio, oltre al rispetto delle norme urbanistiche.
- Restano obbligatori, quando presenti, l’autorizzazione paesaggistica, il rispetto del regolamento edilizio comunale e le regole del condominio.
Chiudere il balcone con vetrate: cosa dice la legge
La lettera b-bis dell’art. 6 del Testo Unico Edilizia è stata introdotta dal D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), convertito dalla Legge 142/2022, e poi ampliata dal D.L. 69/2024 (Salva Casa), convertito dalla Legge 105/2024. Rientrano nell’attività edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, alla riduzione delle dispersioni termiche e alla parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.
La norma riguarda i balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, le logge rientranti all’interno dell’edificio e, dopo il Salva Casa, i porticati, con l’esclusione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati sui fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.
Come per tutta l’edilizia libera, l’intervento resta soggetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e al rispetto delle normative di settore: sicurezza, norme igienico-sanitarie, efficienza energetica, antincendio e codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le quattro condizioni da rispettare
Perché la chiusura resti in edilizia libera le vetrate devono:
- essere amovibili e totalmente trasparenti: niente telai fissi perimetrali che trasformano il balcone in una stanza, niente vetri satinati, colorati o pannelli opachi;
- garantire la microaerazione: deve esserci un costante flusso di aria tra l’interno e l’esterno, per evitare condense e muffe;
- non configurare spazi stabilmente chiusi: il balcone non deve diventare un ambiente abitabile con variazione di volumi, superfici o destinazione d’uso;
- ridurre al minimo l’impatto visivo: le caratteristiche tecnico-costruttive e i profili devono limitare l’ingombro apparente e non modificare le linee architettoniche della facciata.
Se manca anche una sola di queste condizioni, l’intervento esce dall’edilizia libera.
Serve una comunicazione al Comune?
A livello statale le VEPA non richiedono né CILA né comunicazione di inizio lavori: sono attività libera. È però opportuno verificare il regolamento edilizio del proprio Comune, che può contenere prescrizioni su materiali e modalità di installazione, e la disciplina dei centri storici, dove spesso si chiede una relazione o un fotoinserimento.
VEPA o veranda: la differenza che conta
La distinzione non dipende dal materiale, ma dall’effetto finale. Una vetrata può essere di vetro e restare comunque una veranda se chiude stabilmente lo spazio e lo rende utilizzabile come stanza.
| Aspetto | VEPA (edilizia libera) | Veranda |
|---|---|---|
| Struttura | Pannelli trasparenti scorrevoli o impacchettabili, senza telaio perimetrale fisso | Infissi con telai, profili, eventuali muretti o tamponature |
| Trasparenza | Totale | Anche parziale o con parti opache |
| Aerazione | Microaerazione costante garantita | Spazio chiuso |
| Effetto edilizio | Nessun nuovo volume o superficie | Nuovo volume o superficie utile |
| Titolo | Nessuno (salvo vincoli) | Titolo edilizio secondo la disciplina comunale e regionale, nel rispetto di indici e distanze |
| Se realizzata senza titolo | Non applicabile | Abuso edilizio, con possibile ordine di demolizione |
Attenzione anche alla data: la lettera b-bis è in vigore dal 2022 e l’estensione ai porticati dal 2024. Una chiusura realizzata prima va valutata secondo le regole vigenti all’epoca dei lavori, che in genere la qualificavano come veranda.
Vincoli, condominio e impianti
Immobile vincolato o in area paesaggistica
Se l’edificio ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’edilizia libera non esonera dall’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta: occorre verificare se l’intervento rientra tra quelli esclusi o soggetti a procedura semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017. Per gli immobili tutelati come beni culturali serve l’autorizzazione della Soprintendenza.
Balcone in condominio
Il balcone è di proprietà esclusiva, ma la facciata è un bene comune. L’art. 1122 del Codice civile consente al condomino di eseguire opere nella propria unità purché non arrechino danno alle parti comuni né pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, e impone di darne preventiva notizia all’amministratore. Un regolamento condominiale di natura contrattuale può inoltre vietare o disciplinare le chiusure dei balconi. Conviene quindi verificare il regolamento e, se possibile, concordare con il condominio un modello uniforme per tutte le unità.
Caldaia o impianti a gas sul balcone
È un errore frequente e pericoloso. Se sul balcone c’è una caldaia o un altro apparecchio a gas, chiuderlo può trasformarlo di fatto in un locale interno, con requisiti di ventilazione e di scarico dei fumi diversi. Prima dell’installazione va verificata la compatibilità con la normativa tecnica sugli impianti a gas, con il supporto di un installatore abilitato.
Aria e luce delle stanze
Le finestre delle stanze che si affacciano sul balcone devono continuare a garantire i requisiti igienico-sanitari di aerazione e illuminazione. La microaerazione delle VEPA serve anche a questo: una chiusura ermetica può peggiorare il ricambio d’aria degli ambienti interni.
Checklist operativa
Prima dei lavori
- Verificare lo stato legittimo del balcone e della facciata nei titoli edilizi.
- Controllare se l’immobile ricade in area vincolata o in centro storico.
- Leggere il regolamento edilizio comunale e il regolamento di condominio.
- Comunicare l’intervento all’amministratore di condominio.
- Verificare la presenza di caldaie o apparecchi a gas sul balcone.
- Chiedere all’installatore la scheda tecnica che attesti amovibilità, trasparenza totale e microaerazione.
Durante i lavori
- Controllare che non vengano installati telai fissi, parti opache o elementi che chiudono stabilmente lo spazio.
- Conservare fattura e documentazione tecnica del sistema installato.
Dopo i lavori
- Non trasformare il balcone in una stanza: niente arredi fissi da interno, impianti di riscaldamento o tamponature successive.
- Conservare la documentazione per una futura compravendita, in cui la conformità edilizia viene verificata.
Errori da evitare
- Chiamare VEPA una veranda: il nome commerciale non conta, conta come è fatta e come viene usata.
- Aggiungere elementi dopo: tende oscuranti fisse, pannelli opachi o un muretto possono trasformare nel tempo una VEPA in una veranda.
- Dimenticare il vincolo: in area paesaggistica l’installazione senza autorizzazione, quando dovuta, è un illecito anche se l’opera è in edilizia libera.
- Ignorare il condominio: una chiusura che altera il decoro della facciata può essere contestata dagli altri condomini.
- Pensare di sanare tutto con la stessa regola: una veranda abusiva non diventa VEPA; serve una valutazione della sanabilità.
Conclusione
Chiudere il balcone con vetrate senza permesso è possibile, ma solo con vetrate panoramiche amovibili, totalmente trasparenti, con microaerazione e senza creare una nuova stanza. Prima di ordinare le vetrate verifica vincoli, regolamento edilizio e condominio; se invece vuoi uno spazio stabilmente chiuso, stai progettando una veranda e devi partire dalla verifica urbanistica e dal titolo edilizio.
Per approfondire il quadro generale puoi leggere la guida all’edilizia libera, il riepilogo delle novità del Decreto Salva Casa e, per gli immobili in area vincolata, la guida all’autorizzazione paesaggistica.
Prima di iniziare
Prima di installare le vetrate è opportuno verificare lo stato legittimo dell’immobile, gli eventuali vincoli e il regolamento edilizio del Comune. Lo Studio segue pratiche edilizie e verifiche di conformità a San Salvo, Vasto e in provincia di Chieti: per un controllo preliminare puoi contattarci.
Domande frequenti
Per installare le VEPA serve la CILA?
No. A livello statale le vetrate panoramiche amovibili rientrano nell’attività edilizia libera e non richiedono CILA né comunicazione, salvo diverse prescrizioni del regolamento edilizio comunale e salvo vincoli.
Si possono installare le VEPA su un terrazzo?
La norma cita espressamente balconi aggettanti, logge rientranti e porticati. Il terrazzo non è menzionato: prima di procedere è opportuno verificare con il Comune come viene qualificato l’intervento.
Per chiudere il balcone con vetrate in condominio serve l’assemblea?
In genere non serve una delibera, ma occorre dare preventiva notizia all’amministratore e rispettare il decoro architettonico e l’eventuale regolamento condominiale contrattuale, che può vietare o disciplinare le chiusure.
Che differenza c’è tra VEPA e veranda?
Le VEPA sono pannelli amovibili e totalmente trasparenti che proteggono temporaneamente il balcone senza chiuderlo stabilmente. La veranda chiude lo spazio in modo stabile, crea volume o superficie utile e richiede un titolo edilizio.
Se l’immobile è in zona vincolata posso installare le VEPA?
Solo dopo aver verificato il regime paesaggistico: l’edilizia libera non esonera dall’autorizzazione paesaggistica quando è dovuta, e per i beni culturali serve l’autorizzazione della Soprintendenza.
Una veranda chiusa prima del 2022 è in regola se oggi sarebbe una VEPA?
No, non automaticamente. Le opere si valutano secondo le norme vigenti quando sono state realizzate; una chiusura eseguita senza titolo va verificata caso per caso per capire se e come può essere regolarizzata.
Fonti
- Normattiva – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 1, lettere b-bis e b-ter
- Regione Emilia-Romagna – Documento tecnico illustrativo del D.L. 69/2024 (Salva Casa)
- D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, art. 33-quater (introduzione delle VEPA in edilizia libera).
- D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 (Salva Casa): estensione delle VEPA ai porticati.
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (autorizzazione paesaggistica semplificata e interventi esclusi).
- Codice civile, art. 1122 (opere su parti di proprietà esclusiva in condominio).

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.






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