Stai per abbattere un muro in casa per unire cucina e soggiorno, e il muratore ti ha detto che “si fa in due giorni”. È una delle richieste più frequenti negli appartamenti costruiti tra gli anni ’60 e ’80, quelli che a San Salvo, a Vasto e lungo la costa abruzzese vengono acquistati e rinnovati per farne prima casa o casa vacanze. La planimetria mostra un ambiente piccolo, la parete sembra sottile, il vicino l’ha già fatto. Il problema è che nessuno, prima di prendere in mano la mazza, ha verificato che cosa regge quel muro. Se è portante, o se il solaio sopra si appoggia su di esso più di quanto si pensi, l’intervento cambia natura: non è più un lavoro di finitura ma un’opera strutturale, con progetto, titolo edilizio e pratica sismica. E correggerlo dopo costa molto più che pensarci prima.

L’errore
L’errore è trattare la demolizione di una parete interna, o l’apertura di un vano porta più largo, come un’opera di semplice muratura, decidendo “a vista” che il muro non è portante. La valutazione viene fatta dal committente, dall’impresa o perfino da un tecnico che si limita alla planimetria catastale, senza consultare il progetto strutturale, senza rilievo e senza saggi.
Un muro portante è un elemento che trasferisce alle fondazioni il peso dei solai, della copertura e dei piani superiori, e che negli edifici in muratura contribuisce anche a resistere al sisma. Un tramezzo è invece una parete divisoria che, in teoria, porta solo se stessa. In pratica il confine non è sempre netto: nei fabbricati in cemento armato di quegli anni capita che un tramezzo collabori a sostenere un solaio che si è inflesso nel tempo.
Perché sembra una cosa normale
Sembra normale perché lo fanno in tanti, perché le riviste di arredamento mostrano open space ottenuti “eliminando una parete” e perché la differenza tra un muro portante e un tramezzo non si vede da sotto l’intonaco. Spesso l’impresa è in buona fede: ha già demolito decine di tramezzi senza problemi e riconosce il forato al primo colpo.
C’è poi una convinzione burocratica diffusa: “dentro casa mia faccio quello che voglio, al massimo serve una CILA”. È vero solo per le opere che non toccano la struttura. L’art. 3 del DPR 380/2001 definisce la manutenzione straordinaria come l’insieme degli interventi sulle parti anche strutturali degli edifici, ma l’art. 22 stabilisce che, quando l’intervento riguarda le parti strutturali, serve la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e non la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata). In zona sismica, cioè in tutto il territorio abruzzese, si aggiungono gli obblighi del Capo IV della Parte II dello stesso decreto.
Cosa può succedere se decidi di abbattere un muro in casa senza verifiche
Conseguenze tecniche
Le prime spie sono crepe diagonali sulle pareti vicine, porte che non si chiudono più, pavimenti del piano superiore che si fessurano. Nei casi più seri il solaio si abbassa in modo visibile e va puntellato d’urgenza. Negli edifici in muratura, inoltre, togliere o forare un setto riduce la capacità di resistere alle azioni sismiche dell’intero fabbricato, anche quando nell’immediato non si nota nulla.
Conseguenze burocratiche
Un’opera strutturale eseguita senza SCIA e senza pratica sismica è un abuso edilizio. Per regolarizzarla serve una sanatoria e, soprattutto, una verifica strutturale a posteriori che dimostri il rispetto delle norme tecniche, spesso con indagini invasive su un appartamento ormai finito.
Conseguenze economiche
Si paga due volte: la demolizione e poi il rinforzo (cerchiatura in acciaio, cioè un telaio che ricostruisce il sostegno attorno al vano, o altri presidi), più rilievi, prove, progetto, sanzioni e il ripristino di pavimenti e finiture appena posati. Se l’opera rientra in una ristrutturazione con detrazioni fiscali, l’assenza del titolo edilizio corretto può metterle a rischio in caso di controllo.
Conseguenze temporali
Il cantiere si ferma finché un tecnico non ha messo in sicurezza la struttura e predisposto le pratiche. Tra rilievi, calcoli, deposito o autorizzazione presso l’ufficio sismico regionale e sanatoria comunale, i tempi si misurano in settimane o mesi.
Conseguenze legali
In condominio i muri maestri sono parti comuni (art. 1117 c.c.) e l’art. 1122 c.c. vieta al singolo di eseguire opere che ne compromettano stabilità e sicurezza. Il condominio o i vicini danneggiati possono chiedere il ripristino e il risarcimento. Sul piano penale, le violazioni delle norme per le costruzioni in zona sismica sono punite dall’art. 95 del DPR 380/2001, con responsabilità che coinvolgono committente, impresa e direttore dei lavori.
Un esempio concreto
Il caso che segue è ipotetico e i numeri sono puramente esemplificativi. Una coppia acquista un appartamento al secondo piano di una palazzina in muratura degli anni ’70 sulla costa vastese. Per creare la cucina a vista, l’impresa demolisce 3 metri di parete tra cucina e soggiorno, presentata come semplice CILA di manutenzione. Dopo poche settimane il vicino del piano di sopra segnala crepe sul pavimento.
Il tecnico chiamato a quel punto accerta che la parete era portante: il cantiere viene fermato, il solaio puntellato, si eseguono saggi e un progetto di cerchiatura con relativa pratica sismica e regolarizzazione edilizia. In questo scenario l’intervento che a preventivo valeva poche migliaia di euro finisce per costarne diverse volte tanto, senza contare il ripristino del pavimento del vicino e due mesi di ritardo sul trasloco. Con una verifica preliminare, lo stesso open space si sarebbe potuto ottenere con un progetto di apertura del vano rinforzato, approvato prima dei lavori.
Come evitarlo
- Recupera i documenti dell’edificio: titolo edilizio originario, progetto strutturale depositato al Genio Civile, eventuale collaudo, pratiche successive. Per gli edifici in condominio chiedi all’amministratore se esistono tavole strutturali.
- Fai eseguire un rilievo dell’appartamento e, se necessario, dei piani sopra e sotto, per capire l’orditura dei solai, cioè la direzione in cui le travi scaricano il peso.
- Fai verificare la parete con piccoli saggi (rimozione puntuale dell’intonaco, verifica di spessore e materiale), scelti dal tecnico e non dall’impresa.
- Fai qualificare l’intervento: se tocca la struttura, il progettista lo inquadra secondo le NTC 2018 come intervento locale o di miglioramento e definisce rinforzi e verifiche. Ne abbiamo parlato nell’articolo su intervento locale, miglioramento o adeguamento sismico secondo le NTC 2018.
- Presenta il titolo corretto prima dei lavori: CILA se la parete non ha funzione strutturale, SCIA più pratica sismica se ce l’ha. La procedura dipende anche dalla zona sismica del Comune: per il Vastese trovi i dati aggiornati nell’articolo sulla classificazione sismica in provincia di Chieti.
- Avvisa l’amministratore prima di iniziare, come prevede l’art. 1122 c.c., e conserva copia di progetto e comunicazioni.
Quando serve il tecnico
Serve sempre prima di demolire o forare una parete di cui non si conosce con certezza la funzione, e in particolare negli edifici in muratura, nei fabbricati anni ’60-’80 ampliati o sopraelevati nel tempo, quando la parete è allineata con quelle dei piani superiori o quando sopra c’è un solaio con evidenti inflessioni. La norma attribuisce al progettista e al direttore dei lavori la responsabilità della qualificazione dell’intervento; la scelta di affidarsi a un ingegnere strutturista è invece una valutazione di buon senso, perché il costo di una verifica preliminare è una frazione di quello di un rinforzo eseguito d’urgenza.
Checklist finale
- ? Ho recuperato il progetto strutturale o le pratiche dell’edificio
- ? Un tecnico ha verificato la funzione della parete con rilievo e saggi
- ? So se l’intervento richiede CILA oppure SCIA con pratica sismica
- ? Il progetto di eventuali rinforzi è pronto prima dell’inizio dei lavori
- ? Ho informato l’amministratore di condominio
Domande frequenti
Come faccio a capire se un muro di casa è portante?
Spessore, posizione e suono alla percussione danno solo indizi: un muro più spesso degli altri, allineato con quelli dei piani superiori o su cui appoggiano le travi del solaio è sospetto, ma la risposta affidabile arriva dal progetto strutturale depositato, dal rilievo e, se serve, da piccoli saggi eseguiti da un tecnico. Nei palazzi in muratura molti muri interni sono portanti; in quelli in cemento armato anche un tramezzo può contribuire a sostenere un solaio deformato.
Per demolire un semplice tramezzo basta la CILA?
Se la parete non ha alcuna funzione strutturale, la demolizione rientra di norma nella manutenzione straordinaria o nella ristrutturazione leggera con CILA. Se invece l’intervento riguarda parti strutturali, l’art. 22 del DPR 380/2001 richiede la SCIA, a cui si aggiunge la pratica sismica. È il tecnico che, dopo le verifiche, attesta in quale caso ci si trova.
In condominio devo chiedere il permesso agli altri condomini?
Per opere nella propria unità non serve un’autorizzazione dell’assemblea, ma l’art. 1122 del Codice civile vieta lavori che danneggino le parti comuni o pregiudichino stabilità e sicurezza dell’edificio e impone di dare preventiva notizia all’amministratore. I muri maestri sono parti comuni: un intervento su di essi senza progetto espone a contestazioni e richieste di ripristino.
Se ho già aperto il vano senza pratiche, cosa posso fare?
Conviene far verificare subito l’opera da un ingegnere strutturista, che valuta se la struttura è sicura, se servono rinforzi e quale procedura di regolarizzazione è possibile tra sanatoria edilizia e pratica sismica a posteriori. Aspettare non conviene: il problema riemerge di solito al momento della vendita, di un mutuo o di un controllo, quando i margini di manovra sono minori.
Prima di prendere in mano la mazza
Se stai progettando di unire due ambienti, una verifica preliminare della parete e del titolo necessario ti evita sorprese. Lo Studio si occupa di pratiche edilizie e progettazione strutturale a San Salvo e Vasto.
Fonti
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia, testo vigente (Normattiva)
- D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 8 alla G.U. n. 42 del 20/02/2018)
- Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7 – Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2018 (Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 5 del 11/02/2019)
- Codice civile, art. 1122 – Opere su parti di proprietà o uso individuale (Brocardi.it)
- L.R. Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 – Norme per la riduzione del rischio sismico (Legislazione Tecnica)
- Varchi nelle murature portanti: quando resta intervento locale e cosa serve negli elaborati (LavoriPubblici.it, 01/09/2026)

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.
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