Il vincolo paesaggistico a Vasto e San Salvo riguarda buona parte delle aree vicine al mare e delle zone protette, e incide su qualsiasi intervento che modifichi l’aspetto esteriore di un immobile. Prima di progettare una ristrutturazione, un ampliamento o anche solo un cambio di facciata conviene capire quali tutele insistono sul lotto, quale ente rilascia l’autorizzazione e quali tempi aspettarsi.

Vincolo paesaggistico a Vasto e San Salvo: di cosa si tratta
Il vincolo paesaggistico è la tutela della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Sulla costa del Vastese nasce da più livelli sovrapposti: vincoli “per legge” dell’art. 142, aree protette regionali, Piano Regionale Paesistico e norme dei piani regolatori comunali.
I vincoli per legge sulla costa
L’art. 142, comma 1, tutela in automatico, tra le altre, le aree costiere entro 300 metri dalla linea di battigia (anche per i terreni elevati sul mare), le fasce di 150 metri lungo i corsi d’acqua pubblici, i boschi, i parchi e le riserve. Il comma 2 esclude dal vincolo, salvo che per parchi e riserve, le aree classificate al 6 settembre 1985 come zone A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 (oltre ad alcuni casi particolari). Per questo due lotti alla stessa distanza dal mare possono avere un regime diverso: va verificata la zonizzazione vigente a quella data.
Riserve e siti Natura 2000 tra Vasto e San Salvo
Con la L.R. Abruzzo 30 marzo 2007, n. 5, “Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina”, la Regione ha istituito il Sistema di Aree Protette della Costa Teatina, che comprende la già esistente Riserva di Punta Aderci e la nuova Riserva naturale regionale Marina di Vasto, una fascia di circa 57 ettari lunga circa 3 km. In attesa del Piano di Assetto Naturalistico, l’art. 11 vieta nelle riserve, tra l’altro, nuovi edifici e nuove strade.
Sulla stessa costa ricadono due Zone Speciali di Conservazione: la ZSC IT7140109 “Marina di Vasto”, che secondo la documentazione regionale confina con l’area del Piano demaniale marittimo di San Salvo, e la ZSC IT7140108 “Punta Aderci – Punta Penna”. Qui può servire anche la valutazione di incidenza, distinta dall’autorizzazione paesaggistica.
Cosa prevede il Piano Regionale Paesistico
Il Piano Regionale Paesistico (PRP) dell’Abruzzo è stato approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21. Le sue norme tecniche suddividono il territorio in categorie di tutela:
| Categoria | Significato | Effetto pratico |
|---|---|---|
| A1 | Conservazione integrale | Tutela conservativa, trasformazioni molto limitate |
| A2 | Conservazione parziale | Trasformazioni ammesse se non alterano i caratteri del bene |
| B | Trasformabilità mirata | Ogni intervento va valutato nei suoi effetti, anche con alternative |
| C | Trasformazione condizionata | Regole su modalità di progettazione e gestione |
| D | Trasformazione a regime ordinario | Si rinvia agli strumenti urbanistici comunali |
La documentazione regionale colloca la Riserva Marina di Vasto nell’ambito “Costa teatina” del PRP, con categorie A e D. Il PRG di San Salvo prevede a sua volta fasce di salvaguardia paesaggistica nelle NTA, che si sommano alle norme sovraordinate.
Chi è interessato e chi rilascia l’autorizzazione
È interessato chi interviene su immobili o terreni vincolati con opere che modificano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici: ampliamenti, facciate e coperture, recinzioni, piscine, impianti esterni.
In Abruzzo la L.R. 2/2003, come modificata dalla L.R. 46/2012, subdelega ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, riservando alla Regione gli interventi promossi dalla Regione stessa e quelli che interessano più Comuni. La delega opera per i Comuni riconosciuti idonei secondo i criteri della D.G.R. 1152/2008 (strutture tecniche adeguate e separazione tra funzioni paesaggistiche ed edilizie), inseriti in elenchi regionali aggiornati nel tempo. Sul parere vincolante interviene la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara. L’assetto organizzativo dell’ufficio paesaggio varia da Comune a Comune: a Vasto e a San Salvo va verificato presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Cosa fare in pratica
1. Verificare i vincoli sul lotto
Il primo passo è un inquadramento documentato: distanza dalla battigia, zonizzazione al 1985, perimetri di riserve e ZSC, categoria di PRP, PAI e fasce di rispetto comunali, partendo dal certificato di destinazione urbanistica.
2. Individuare la procedura corretta
Il D.P.R. 31/2017 distingue tre casi:
- interventi esclusi dall’autorizzazione (Allegato A), per opere di minima incidenza;
- autorizzazione semplificata (Allegato B) per gli interventi di lieve entità, con relazione paesaggistica semplificata e parere della Soprintendenza da rendere entro 20 giorni dal ricevimento della proposta del Comune;
- autorizzazione ordinaria (art. 146 del Codice) per tutti gli altri interventi, con relazione paesaggistica completa e parere vincolante della Soprintendenza.
3. Preparare la documentazione
Servono elaborati di progetto, foto dei luoghi, relazione paesaggistica e, spesso, fotoinserimenti dai punti di vista significativi. Sul tema abbiamo approfondito come presentare rendering e fotoinserimenti in Soprintendenza.
4. Coordinare titolo edilizio e autorizzazione
L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto del titolo edilizio: i lavori non possono iniziare senza. È efficace per cinque anni e, se i lavori iniziano entro questo termine, vale per tutta la loro durata. Per i ritardi negli uffici periferici del Ministero e i loro effetti sui cantieri si veda il nostro articolo su cosa fare se la Soprintendenza è in ritardo.
Errori e rischi
L’errore più frequente è ritenere libero un intervento perché edilizia libera o soggetto a CILA: in area vincolata il regime edilizio non esonera dall’autorizzazione, salvo che l’opera rientri nell’Allegato A del D.P.R. 31/2017. Altri errori: fermarsi alla distanza dal mare senza verificare la zonizzazione al 1985, o ignorare il perimetro di una riserva, dove valgono i divieti più stringenti della L.R. 5/2007.
Le opere senza autorizzazione espongono a sanzioni amministrative e penali e alla rimessione in pristino. L’accertamento di compatibilità dell’art. 167 del Codice ha limiti precisi e, anche dopo che il Salva Casa ha esteso nell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 la valutazione paesaggistica a superfici e volumi, la sanatoria resta un percorso incerto e oneroso.
Conclusioni
Tra Vasto e San Salvo convivono vincoli di legge, riserve, siti Natura 2000, PRP e norme comunali: un’analisi preliminare prima del progetto evita dinieghi, varianti in corso d’opera e contestazioni alla vendita.
Quando rivolgersi a un tecnico
Un tecnico serve già nella verifica dei vincoli, incrociando PRG, PRP e perimetri delle aree protette, e poi per relazione paesaggistica e titolo edilizio. Trovi i dettagli nella pagina dedicata alle pratiche edilizie a San Salvo e Vasto.
Domande frequenti
Come capisco se la mia casa a Vasto o San Salvo è sotto vincolo paesaggistico?
Occorre verificare distanza dalla battigia, zonizzazione al 6 settembre 1985, perimetri di riserve e ZSC e categoria del Piano Regionale Paesistico, partendo dal certificato di destinazione urbanistica.
Chi rilascia l’autorizzazione paesaggistica in Abruzzo?
Per la generalità degli interventi la rilascia il Comune subdelegato ai sensi della L.R. 2/2003, previo parere vincolante della Soprintendenza; la Regione resta competente per gli interventi regionali e per quelli che interessano più Comuni.
Per rifare la facciata in zona vincolata serve l’autorizzazione?
Dipende: alcune opere che non alterano l’aspetto esteriore sono escluse (Allegato A del D.P.R. 31/2017), altre di lieve entità richiedono la procedura semplificata; va verificato sul progetto.
Quanto dura l’autorizzazione paesaggistica?
È efficace per cinque anni dal rilascio; se i lavori iniziano entro questo termine, resta valida per tutta la durata dei lavori.
Nella Riserva Marina di Vasto si può costruire?
In attesa del Piano di Assetto Naturalistico, l’art. 11 della L.R. 5/2007 vieta la costruzione di nuovi edifici all’interno delle riserve della Costa Teatina; gli interventi sugli immobili esistenti vanno verificati con l’ente gestore e con il Comune.
Fonti
- Regione Abruzzo, Piano Regionale Paesistico, norme tecniche di attuazione (atto C.R. n. 141/21 del 21/03/1990)
- Regione Abruzzo, Rapporto preliminare VAS del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Marina di Vasto
- L.R. Abruzzo 30 marzo 2007, n. 5, Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina (testo coordinato)
- L.R. Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 2, Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (testo coordinato)
- Regione Abruzzo, Determinazione DPC/216 del 22/10/2024 sulla subdelega dell’autorizzazione paesaggistica ai Comuni
- Regione Abruzzo, Screening VINCA della variante al Piano demaniale marittimo di San Salvo (aprile 2024)
- Regione Abruzzo, Parere VAS sul piano di lottizzazione Via Grasceta a San Salvo (24/03/2023)
- D.Lgs. 42/2004, art. 142 – Aree tutelate per legge (Brocardi)
- D.P.R. 31/2017, Regolamento sull’autorizzazione paesaggistica semplificata (testo pubblicato dalla Soprintendenza ABAP)
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.
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