Manutenzione Impianti Antincendio: Guida alle Novità del Decreto del Ministero dell’Interno

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Il quadro normativo in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è interessato da un importante aggiornamento. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026 è stato infatti pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 settembre 2026, un provvedimento che introduce modifiche e integrazioni di rilievo al precedente assetto regolamentare.

Per i professionisti, i datori di lavoro, i tecnici manutentori e le imprese, comprendere la portata di queste modifiche è fondamentale per garantire la piena conformità degli edifici e dei luoghi di lavoro alle disposizioni vigenti.

Il decreto interviene sul quadro normativo di riferimento delineato dal D.M. 1° settembre 2021 (il cosiddetto “Decreto Controlli”), che disciplina i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L’esigenza di aggiornare il testo risponde alla necessità di armonizzare le procedure operative, definire con maggiore precisione i compiti dei soggetti coinvolti e superare alcune criticità applicative emerse nei primi anni di vigenza della disciplina tecnica. In particolare, il provvedimento introduce l’articolo 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021, integrando i requisiti e le modalità di gestione dei controlli periodici.

Analisi tecnica e normativa

Dal punto di vista tecnico, il provvedimento si inserisce nel solco della qualificazione e della tracciabilità delle attività di manutenzione. I punti cardine della normativa aggiornata riguardano:

  • Qualificazione dei manutentori: Viene ribadita e perfezionata l’importanza di affidare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio a personale qualificato e in possesso dei requisiti tecnico-professionali specifici.
  • Registrazione delle attività: Il registro dei controlli (prescritto dalla normativa sulla sicurezza) assume un ruolo sempre più centrale nella dimostrazione della regolarità gestionale dell’immobile. Ogni operazione di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione straordinaria deve essere puntualmente tracciata.
  • Frequenze e procedure: Vengono confermati o affinati i parametri temporali e le metodologie di verifica per le diverse tipologie di impianti antincendio (reti idranti, impianti di spegnimento automatico sprinkler, sistemi di evacuazione fumo e calore, porte tagliafuoco).

Cosa cambia concretamente

Per i soggetti responsabili della sicurezza (datori di lavoro, amministratori di condominio, responsabili tecnici), la novità impone una verifica immediata dei contratti di manutenzione in essere e delle modalità di gestione della documentazione di impianto.

In concreto:

  1. Verifica dei contratti: Occorre accertarsi che le ditte esterne incaricate della manutenzione dei presidi antincendio applichino rigorosamente le procedure aggiornate e dispongano delle certificazioni idonee.
  2. Aggiornamento dei registri: Il registro antincendio deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile agli organi di controllo in caso di ispezione.
  3. Gestione delle non conformità: Eventuali anomalie riscontrate durante le operazioni di controllo periodico devono essere annotate e sanate tempestivamente per non compromettere il livello di protezione antincendio dell’attività.

Chi è interessato

La nuova disposizione interessa una platea estremamente vasta di operatori economici e tecnici:

  • Datori di lavoro e titolari di attività soggette ai controlli antincendio.
  • Amministratori di condominio, per quanto riguarda le parti comuni degli edifici che rientrano nei campi di applicazione della normativa antincendio.
  • Ingegneri, architetti e geometri che si occupano di progettazione antincendio, coordinamento della sicurezza e pratiche di prevenzione incendi.
  • Aziende e tecnici manutentori specializzati nel settore dei sistemi di sicurezza antincendio.

Cosa deve fare il professionista / impresa / proprietario

Alla luce delle novità pubblicate in Gazzetta Ufficiale, è consigliabile seguire una linea d’azione strutturata:

  • Per il proprietario / datore di lavoro: Riesaminare i contratti di manutenzione attiva e passiva per verificare che includano espressamente il rispetto delle procedure aggiornate dal Ministero dell’Interno.
  • Per il tecnico / progettista: Informare i propri clienti circa l’importanza di mantenere aggiornata la documentazione tecnica e supportarli nell’interfacciamento con i manutentori qualificati.
  • Per l’impresa di manutenzione: Adeguare tempestivamente i propri protocolli operativi interni alle integrazioni disposte dal decreto.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Qual è il riferimento normativo principale modificato dal decreto?

Il decreto del Ministero dell’Interno del 22 settembre 2026 modifica e integra il precedente D.M. 1° settembre 2021, noto come “Decreto Controlli”.

2. Quali impianti antincendio sono interessati dalle disposizioni?

Tutti i sistemi di sicurezza antincendio installati nei luoghi di lavoro e negli edifici soggetti, inclusi impianti di rivelazione fumi, impianti sprinkler, idranti, porte tagliafuoco e sistemi di estinzione.

3. A chi spetta la responsabilità della tenuta del registro dei controlli?

La responsabilità primaria fa capo al datore di lavoro o al responsabile dell’attività, il quale deve custodire e aggiornare il registro avvalendosi di personale qualificato.

Fonti Ufficiali

  • Ministero dell’Interno: Decreto 22 settembre 2026 – “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio»”.
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Serie Generale n. 222 del 24 settembre 2026.