Notifica preliminare del cantiere: quando serve, chi la invia e a chi

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La notifica preliminare è la comunicazione che il committente deve inviare all’ASL e all’Ispettorato del lavoro prima dell’inizio dei lavori, quando in cantiere operano più imprese o quando il lavoro supera i 200 uomini-giorno. La prepara di solito il tecnico incaricato, ma l’obbligo resta in capo a chi commissiona i lavori, e senza di essa il titolo edilizio può perdere efficacia.

Cantiere di ristrutturazione con documenti sul tavolo: la notifica preliminare va inviata prima dell'inizio dei lavori

Notifica preliminare: la risposta breve

Se ristrutturate casa e in cantiere entrano due o più imprese, anche in momenti diversi (per esempio l’impresa edile e poi l’idraulico o l’elettricista con la propria ditta), la notifica preliminare è obbligatoria. Lo è anche con una sola impresa se il lavoro è stimato in almeno 200 uomini-giorno, cioè la somma delle giornate di lavoro di tutti gli addetti: quattro operai per cinquanta giornate fanno già 200. La notifica va inviata prima di iniziare, aggiornata se cambiano le imprese e tenuta esposta in cantiere.

Cosa dice la norma

Quando è obbligatoria

L’art. 99, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 prevede la notifica in tre casi:

  • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (gli stessi casi in cui va nominato il coordinatore, art. 90, comma 3);
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo, vi rientrano per varianti in corso d’opera, per esempio quando si aggiunge una seconda impresa;
  • cantieri con un’unica impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Il primo caso è lo stesso che fa scattare l’obbligo del coordinatore della sicurezza: se avete dovuto chiedervi se serve il coordinatore della sicurezza nella vostra ristrutturazione, quasi certamente serve anche la notifica.

Chi la invia e a chi

L’obbligo è del committente o, se nominato, del responsabile dei lavori. Il tecnico (spesso il coordinatore per la progettazione) può compilarla e trasmetterla per vostro conto, ma la responsabilità non si trasferisce con una semplice delega operativa. I destinatari sono:

  • l’ASL competente per territorio (il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro);
  • l’Ispettorato territoriale del lavoro, che il testo chiama ancora “Direzione provinciale del lavoro”;
  • il prefetto, ma solo per i lavori pubblici.

La norma prevede poi che la notifica sia inoltrata anche alla Cassa edile e che alimenti una banca dati presso l’Ispettorato nazionale del lavoro. Molte Regioni hanno un portale dedicato; dove non c’è, si usa di regola la PEC. Prima dell’invio conviene verificare sul sito della propria ASL la modalità richiesta.

Cosa contiene

Il modello è fissato dall’Allegato XII: data della comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, natura dell’opera, responsabile dei lavori, coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, data presunta di inizio e durata dei lavori, numero massimo presunto di lavoratori, numero previsto di imprese e lavoratori autonomi, identificazione delle imprese già selezionate, ammontare complessivo presunto dei lavori. Dal D.L. 159/2025 (convertito dalla L. 198/2025) per le imprese già selezionate va indicato anche quali operano in subappalto.

Il collegamento con il titolo edilizio

L’art. 90, comma 9, lettera c), impone al committente di trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di avvenuta verifica della loro documentazione. Il comma 10 aggiunge che, in assenza della notifica quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo: l’organo di vigilanza segnala l’inadempienza al Comune.

Casi pratici: serve o non serve?

Situazione Notifica preliminare
Rifacimento del bagno con una sola impresa che fa tutto, 25 giornate in totale Non serve
Ristrutturazione dell’appartamento: impresa edile, poi idraulico ed elettricista con ditte proprie Serve, prima dell’inizio dei lavori
Unica impresa, demolizione e ricostruzione di una villetta stimata in 300 uomini-giorno Serve
Impresa unica che a lavori iniziati affida in subappalto il cappotto Serve come variante, prima dell’ingresso della nuova impresa
Rifacimento della facciata del condominio con impresa e ponteggiatore Serve: la invia il condominio tramite l’amministratore
Fotovoltaico sul tetto: installatore e ditta separata per il ponteggio Serve

Cosa deve fare il committente, passo passo

  1. Prima di firmare i contratti, fatevi dire dal tecnico quante imprese e lavoratori autonomi entreranno e una stima delle giornate di lavoro.
  2. Se ricorre uno dei tre casi, nominate i coordinatori (quando ci sono più imprese) e raccogliete i dati delle imprese, comprese quelle in subappalto.
  3. Fate compilare la notifica secondo l’Allegato XII e inviatela ad ASL e Ispettorato prima dell’inizio dei lavori, conservando le ricevute.
  4. Trasmettete al Comune la copia della notifica con DURC e dichiarazione di verifica, di solito insieme alla comunicazione di inizio lavori.
  5. Fate affiggere una copia in modo visibile in cantiere.
  6. Se entra una nuova impresa o cambiano date e coordinatori, fate inviare un aggiornamento prima che la modifica abbia effetto.

Documenti da chiedere all’impresa

Per compilare la notifica e per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale vi servono: ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio; DURC in corso di validità; dichiarazione dell’organico medio annuo e del contratto collettivo applicato; elenco delle eventuali imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi; numero della patente a crediti per i cantieri, che il committente deve verificare ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis). Chiedete anche una stima scritta delle giornate di lavoro: è il dato che decide la soglia dei 200 uomini-giorno.

Rischi e sanzioni

La mancata trasmissione al Comune della copia della notifica, del DURC e della dichiarazione di verifica (art. 90, comma 9, lettere b-bis e c) è punita dall’art. 157, comma 1, lettera c), con la sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro, importi aggiornati con le rivalutazioni previste. Le conseguenze più pesanti però sono altre:

  • sospensione dell’efficacia del titolo edilizio (art. 90, comma 10), con il cantiere che di fatto non può proseguire;
  • se la notifica manca perché non si è nominato il coordinatore dovuto, si risponde anche della violazione dell’art. 90, commi 3, 4 e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 157, comma 1, lettera a);
  • rischio sulle detrazioni fiscali: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 include la comunicazione preventiva all’ASL, quando obbligatoria, tra i documenti da conservare ed esibire per la detrazione sulle ristrutturazioni.

Conclusioni

La notifica preliminare è un adempimento semplice, ma va fatto nel momento giusto: prima dell’inizio dei lavori e di nuovo a ogni cambio di imprese. Il modo più sicuro per non sbagliare è programmare il cantiere fin dall’inizio, contando imprese e giornate di lavoro prima di firmare i contratti.

Quando rivolgersi a un tecnico

Conviene farsi seguire quando il numero di imprese non è chiaro, quando sono previsti subappalti o lavori in quota, nei cantieri condominiali o quando la ristrutturazione accede a bonus fiscali. Il coordinatore per la sicurezza verifica se la notifica è dovuta, la compila, cura gli aggiornamenti e controlla i documenti delle imprese. Lo Studio Tecnico Ing. Marco Sabatini segue questi adempimenti per committenti privati, condomini e aziende nel Vastese: trovate i dettagli nella pagina dedicata al coordinatore della sicurezza nei cantieri a Vasto e San Salvo.

Domande frequenti

La notifica preliminare serve se lavora una sola impresa?

No, se l’impresa è davvero unica e il lavoro resta sotto i 200 uomini-giorno. Diventa obbligatoria se entra un’altra impresa, anche in subappalto o in un momento successivo, o se la stima delle giornate di lavoro supera la soglia.

Chi compila la notifica preliminare e quanto costa?

La compila di solito il coordinatore per la progettazione o il tecnico incaricato, che la trasmette per conto del committente. L’obbligo resta però del committente o del responsabile dei lavori; il costo è quello della prestazione professionale, spesso compresa nell’incarico di coordinamento.

Cosa devo fare se a lavori iniziati entra una nuova impresa?

Va inviato un aggiornamento della notifica ad ASL e Ispettorato prima che la nuova impresa entri in cantiere, indicando se opera in subappalto. Se il cantiere prima non era soggetto all’obbligo, la variante lo fa scattare e va nominato anche il coordinatore.

Senza notifica preliminare rischio di perdere il bonus ristrutturazioni?

Il rischio esiste: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 elenca la comunicazione preventiva all’ASL, quando obbligatoria, tra i documenti da conservare ed esibire in caso di controllo. Conviene quindi conservare la notifica e le ricevute di invio insieme alle fatture.

Dove va tenuta la notifica preliminare durante i lavori?

Una copia va affissa in modo visibile in cantiere e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, come prevede l’art. 99, comma 2. Di solito si espone vicino al cartello di cantiere.

Fonti

Ing. Marco Sabatini
Autore

Ing. Marco Sabatini

Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.

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