Ristrutturo casa: serve il coordinatore della sicurezza? Quando è obbligatorio

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Se ristrutturi casa e ti chiedi se serve il coordinatore della sicurezza, la risposta dipende soprattutto da quante imprese entreranno in cantiere. Con due o più imprese, anche se lavorano in momenti diversi, la nomina è obbligatoria qualunque sia l’importo dei lavori e il titolo edilizio; con una sola impresa che esegue tutto non serve, ma restano comunque alcuni controlli a carico del committente.

Tecnico e operaio con DPI in un appartamento in ristrutturazione: quando serve il coordinatore della sicurezza

Serve il coordinatore della sicurezza? La risposta breve

  • Una sola impresa esegue tutti i lavori con il proprio personale: il coordinatore non è obbligatorio.
  • Due o più imprese, anche non presenti contemporaneamente (impresa edile, idraulico, elettricista, ponteggiatore, ditta del cappotto): il coordinatore è obbligatorio.
  • Lavori iniziati con un’unica impresa che poi coinvolge altre ditte, per esempio in subappalto: l’obbligo scatta nel momento in cui entra la seconda impresa.

Anche con un’unica impresa il committente deve verificarne l’idoneità e, oltre i 200 uomini-giorno, inviare la notifica preliminare.

Cosa dice la norma

La regola è nell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza. Il comma 3 stabilisce che, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP) contestualmente all’incarico di progettazione. Il comma 4 impone di designare, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione (CSE). Il comma 5 estende l’obbligo al caso in cui, dopo l’affidamento a un’unica impresa, l’esecuzione venga affidata in tutto o in parte ad altre imprese.

Per i privati c’è una semplificazione importante: secondo il comma 11, nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro non serve il CSP, e le sue funzioni, compresa la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), sono svolte dal CSE. Quindi con una CILA o una SCIA, sotto quella soglia, basta un solo coordinatore, ma resta obbligatorio se le imprese sono più di una.

Il coordinatore deve avere i requisiti dell’art. 98 (titolo di studio tecnico, esperienza nel settore delle costruzioni e corso specifico con aggiornamento periodico). Il committente che possiede questi requisiti può svolgere lui stesso il ruolo (comma 6).

Per la Cassazione (Sez. IV pen., n. 4486/2021) la nomina va fatta già quando è prevista la presenza di più imprese, anche in successione o in subappalto.

Casi pratici: situazione e obblighi

Situazione Coordinatore Altri obblighi principali
Rifacimento del bagno affidato a una sola impresa che esegue anche gli impianti con i propri dipendenti Non obbligatorio Verifica dell’idoneità dell’impresa (DURC, visura, patente a crediti)
Ristrutturazione con CILA: impresa edile, idraulico ed elettricista di ditte diverse, importo inferiore a 100.000 euro Obbligatorio il CSE, che redige anche il PSC Notifica preliminare, PSC, POS di ogni impresa
Lavori con permesso di costruire o di importo pari o superiore a 100.000 euro, con più imprese Obbligatori CSP e CSE Notifica preliminare, PSC, fascicolo dell’opera
Impresa unica che a lavori iniziati affida a un’altra ditta il ponteggio o il cappotto Obbligatorio il CSE dal momento dell’affidamento Notifica preliminare per variante sopravvenuta
Impresa unica con cantiere stimato in almeno 200 uomini-giorno Non obbligatorio Notifica preliminare (art. 99)

Caso delicato: impresa affiancata da un lavoratore autonomo, per esempio l’elettricista con partita IVA senza dipendenti. La giurisprudenza tende a leggere l’obbligo in modo estensivo: nel dubbio, la nomina è la scelta più prudente.

Cosa deve fare il committente, passo passo

  1. Prima di firmare i contratti, fatti indicare chi lavorerà in cantiere, subappaltatori compresi.
  2. Se le imprese sono più di una, nomina il coordinatore: il CSP insieme all’incarico di progettazione (oppure direttamente il CSE nei casi del comma 11), il CSE prima di affidare i lavori.
  3. Comunica i nominativi dei coordinatori alle imprese e ai lavoratori autonomi e fai riportare i nomi sul cartello di cantiere (comma 7).
  4. Verifica l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi secondo l’Allegato XVII (comma 9).
  5. Invia la notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori all’ASL e all’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo il modello dell’Allegato XII (art. 99); una copia va affissa in cantiere. Dopo il D.L. 159/2025 la notifica deve indicare anche quali imprese operano in subappalto.
  6. Trasmetti al Comune, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e la dichiarazione di avvenuta verifica dei documenti (comma 9, lettera c).
  7. Durante i lavori, se entra una nuova impresa, informa il coordinatore e aggiorna la notifica.

Documenti da chiedere all’impresa

  • Visura camerale aggiornata.
  • DURC in corso di validità.
  • Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII); nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno e senza rischi particolari bastano visura, DURC e autocertificazione.
  • Patente a crediti (art. 27) o, in alternativa, attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III, da verificare anche per i subappaltatori. Le novità più recenti sono riassunte nel nostro articolo sulla sicurezza nei cantieri 2026, patente a crediti e badge di cantiere.
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo e del contratto collettivo applicato.
  • POS (Piano operativo di sicurezza), che ogni impresa esecutrice consegna al coordinatore prima di entrare in cantiere.

Rischi e sanzioni per il committente

Le sanzioni sono previste dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, con gli importi rivalutati dal 6 ottobre 2023:

  • mancata nomina del CSP o del CSE (art. 90, commi 3, 4 e 5): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro;
  • mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale (comma 9, lettera a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro;
  • mancata comunicazione dei nominativi, mancata verifica della patente o mancata trasmissione dei documenti al Comune (comma 7 e comma 9, lettere b-bis e c): sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro.

Conseguenza pratica spesso sottovalutata: se mancano, quando previsti, il PSC, il fascicolo dell’opera, la notifica preliminare o il DURC, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa (comma 10). Infine, la nomina non chiude ogni responsabilità: il committente deve comunque verificare che i coordinatori svolgano i loro compiti (art. 93) e, in caso di infortunio, può essere chiamato a risponderne penalmente se ha omesso i controlli dovuti.

Conclusioni

Per capire se serve il coordinatore non conta quanto è grande il lavoro, ma quante imprese ci lavoreranno. La verifica va fatta prima di firmare i contratti, perché CSE e notifica precedono l’apertura del cantiere.

Quando rivolgersi a un tecnico

Conviene confrontarsi con un tecnico quando il cantiere coinvolge più ditte, quando l’impresa prevede subappalti o quando non è chiaro se l’importo o il titolo edilizio rientrino nella semplificazione del comma 11. Lo Studio segue questi aspetti come coordinatore della sicurezza nei cantieri tra Vasto e San Salvo, dalla verifica delle imprese alla notifica preliminare.

Domande frequenti

Con una CILA serve il coordinatore della sicurezza?

Sì, se in cantiere sono previste più imprese, anche non contemporanee. La CILA incide solo sul numero di coordinatori: per i lavori privati senza permesso di costruire e sotto i 100.000 euro basta il coordinatore per l’esecuzione, che redige anche il PSC.

Il coordinatore può essere il mio progettista o il direttore dei lavori?

Sì, se possiede i requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Il coordinatore per l’esecuzione non può invece essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato.

Cosa succede se l’impresa chiama un’altra ditta a lavori già iniziati?

L’obbligo di nominare il coordinatore per l’esecuzione scatta nel momento in cui i lavori vengono affidati anche a un’altra impresa (art. 90, comma 5). Il committente deve inoltre inviare la notifica preliminare, prevista anche per i cantieri che diventano soggetti all’obbligo per varianti in corso d’opera.

Posso fare io il coordinatore dei miei lavori?

Solo se possiedi i requisiti professionali dell’art. 98, cioè titolo di studio tecnico, esperienza nel settore e corso specifico per coordinatori. In questo caso l’art. 90, comma 6, consente al committente di svolgere direttamente le funzioni di coordinatore.

Fonti

Ing. Marco Sabatini
Autore

Ing. Marco Sabatini

Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.

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