Recupero Abitativo Sottotetti ABRUZZO

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La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l’obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. È consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2021 previo rilascio del titolo edilizio abitativo. La LR n° 3 del 28 gennaio 2020 ha modificato la LR 10/2011 “Norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo” (Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti) e ha abrogato l’art. 85 della LR 15/2004. La presentazione delle istanze per il recupero abitativo dei sottotetti dovrà pertanto seguire la LR 10/2011

sottotetto

Il recupero abitativo dei sottotetti può offrire numerosi vantaggi. Innanzitutto, il recupero dei sottotetti esistenti consente di sfruttare ai fini abitativi dei volumi di costruzioni già esistenti, in modo da minimizzare l’impatto delle opere sul territorio e contenere i consumi energetici . Inoltre, il recupero del sottotetto può aggiungere valore al proprio immobile, se il recupero del sottotetto è inteso come estensione della propria unità .

Dal punto di vista fiscale, il recupero del sottotetto può comportare benefici fiscali legati non solo ai lavori di recupero del sottotetto ma anche alle spese a queste collegate, in particolare l’acquisto dei mobili per arredarlo e degli elettrodomestici che lo rendono abitabile .

In particolare, il recupero è ammesso per i sottotetti ubicati in edifici realizzati nel rispetto delle normative, ovvero oggetto di sanatoria (anche se il procedimento di sanatoria non sia ancora concluso), e la cui altezza media, calcolata secondo quanto riportato all’art. 1, comma 3, lettera b), non sia inferiore a 2,40 m, ridotta a 2,10 m per gli edifici posti ad altitudine superiore a 1.000 m sul livello del mare.

Condizioni per il recupero

a) L’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti. In caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in corso il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
b) L’altezza media ponderale non può essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali. In ogni caso, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m). Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l’altezza media è ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m).
c) Devono essere rispettate le norme sismiche e igienico-sanitarie.

Altre Condizioni

Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce, la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito, come indicato alla lettera b) del comma 3.
Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi vigenti.

Testo in vigore dal 06/04/2023: L.R. 18 aprile 2011, n. 10 (regione.abruzzo.it)