Installare il Fotovoltaico in Centro Storico Senza Permessi: Quando si Può e Quando No (Guida al D.L. 17/2022)

Il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, ha semplificato l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in aree sensibili come i centri storici (zone A).

Vediamo quando è possibile installare il fotovoltaico senza permessi e in quali casi è necessario ottenere autorizzazioni.


Cosa si intende per Zona A?

La Zona A è definita dal D.M. 1444/1968 come:

Le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani storici, con valore storico, artistico o ambientale, comprese le aree edificate che costituiscono un insieme omogeneo per caratteristiche storiche, culturali e architettoniche.

Rientrano in questa categoria i centri storici, i borghi, ma anche alcune frazioni e nuclei rurali antichi.


Quando il fotovoltaico è edilizia libera

1. Edifici NON vincolati, anche in Zona A

Secondo il D.Lgs. 28/2011, art. 7-bis e il D.P.R. 380/2001, art. 6, si può installare liberamente se:

  • L’edificio non è soggetto a vincoli (paesaggistici o culturali);
  • L’impianto è aderente e integrato nella copertura;
  • Non si altera la sagoma o i prospetti;
  • Non è visibile da spazi pubblici o punti panoramici rilevanti.

In questo caso, l’installazione è edilizia libera e non richiede alcun titolo abilitativo.


2. Edifici con vincolo paesaggistico (art. 136, c.1, lett. c D.Lgs. 42/2004)

È possibile installare senza autorizzazione anche su edifici vincolati paesaggisticamente se:

  • I pannelli sono integrati nella copertura;
  • Non sono visibili da spazi pubblici esterni o panoramici;
  • Il manto del tetto non è realizzato in materiali della tradizione locale (coppi, ardesia, lose, ecc.).

Riferimento normativo: art. 9 D.L. 17/2022


Quando serve autorizzazione

1. L’impianto è visibile da spazi pubblici

Anche se l’edificio non è vincolato, se i pannelli sono visibili da strade, piazze o scorci panoramici, in molti Comuni è richiesta almeno una SCIA o autorizzazione paesaggistica semplificata.

2. L’edificio è un bene culturale

Se l’immobile è vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, serve il parere vincolante della Soprintendenza, indipendentemente dalla visibilità.

3. L’impianto non è integrato o modifica la sagoma

Installazioni su staffe, pensiline, pergole o altre strutture che aumentano l’ingombro o modificano l’architettura del tetto richiedono una SCIA o permesso di costruire.


Consigli pratici

  • Usa pannelli integrati (flush roof), oppure valuta tegole fotovoltaiche se il manto è in cotto;
  • Scegli falde non visibili dalla strada, per evitare necessità di autorizzazioni;
  • Documenta con foto e planimetrie la non-visibilità del tetto;
  • Controlla i regolamenti edilizi locali: alcuni Comuni pongono vincoli anche in assenza di tutela formale.

In conclusione

Il D.L. 17/2022 ha reso più semplice portare l’energia solare nei centri storici italiani.

Puoi installare il fotovoltaico in zona A, anche in presenza di vincoli, a patto che:

  • l’impianto sia integrato,
  • non visibile,
  • e non su manti tradizionali.

Hai dubbi sul tuo caso specifico?
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