Con la sentenza n. 36525 del 2026 le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno chiarito che le false asseverazioni Superbonus, insieme alle fatture per lavori inesistenti, integrano la truffa aggravata ai danni dello Stato e non la più lieve indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il reato, inoltre, si considera consumato già al perfezionamento della prima cessione del credito. Per chi firma asseverazioni, attestazioni e visti la pronuncia è un passaggio da conoscere bene.

Il caso: credito fittizio, sequestro e riesame
La vicenda nasce da un procedimento penale a Palermo. Secondo l’accusa, fatture per operazioni inesistenti e una falsa asseverazione di fine lavori avevano generato un credito d’imposta Superbonus poi ceduto a terzi con la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Il GIP aveva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, fino a 965.250 euro.
Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro: in assenza di riscossione o di compensazione del credito, a suo avviso, non c’era ancora un danno per l’Erario e la truffa era rimasta allo stadio del tentativo. Poiché la confisca per equivalente presuppone il reato consumato, il vincolo sui beni non poteva reggere. Il Pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza e la Seconda sezione penale, rilevato un doppio contrasto di giurisprudenza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Il contrasto risolto dalle Sezioni Unite
I nodi erano due. Il primo riguardava la qualificazione del fatto: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis c.p.) oppure indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), reato sussidiario e punito meno severamente. Il secondo riguardava il momento consumativo, sul quale convivevano tre letture: la sola creazione del credito nel cassetto fiscale, la prima cessione, oppure la riscossione o la compensazione.
Secondo la ricostruzione di DirittoBancario, la tesi dell’art. 316-ter si fondava sull’idea che la procedura telematica comporti una semplice presa d’atto della comunicazione, con controlli solo successivi e quindi senza un vero inganno dell’Amministrazione.
Cosa hanno deciso: le false asseverazioni Superbonus sono truffa aggravata
La Corte ha respinto quella lettura. Il beneficio fiscale non nasce da una semplice autodichiarazione del contribuente, ma da un insieme di documenti rilasciati da professionisti qualificati, tra cui l’attestato di prestazione energetica, le asseverazioni tecniche e di congruità delle spese e il visto di conformità. Su questi documenti l’Amministrazione fa legittimo affidamento. Se sono falsi, rendono apparenti lavori mai eseguiti o importi maggiori del reale e hanno quindi una reale capacità di indurre in errore, anche quando la procedura è in gran parte automatizzata e anche se i controlli previsti dagli artt. 121 e 122-bis del D.L. 34/2020 non vengono poi svolti in concreto.
Sul momento consumativo le Sezioni Unite hanno scelto la soluzione intermedia. La massima ufficiale pubblicata sul sito della Corte indica che il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione, cioè con la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario, senza che rilevino il successivo utilizzo in compensazione, la riscossione o un’ulteriore cessione. Per i commentatori, nel caso di utilizzo diretto in detrazione il momento coincide con la messa a disposizione del credito nel cassetto fiscale. L’ordinanza del riesame è stata annullata con rinvio al Tribunale di Palermo. Nella stessa data è stata depositata la sentenza n. 36526/2026, con identica massima.
Cosa cambia per progettisti, direttori lavori e asseveratori
La sentenza non riguarda la posizione di un singolo professionista e non introduce alcuna responsabilità automatica per chi firma. Afferma però un principio che pesa sul lavoro quotidiano: l’asseverazione non è un allegato burocratico, ma l’elemento che rende credibile la pratica agli occhi dello Stato. Un’asseverazione consapevolmente falsa inserita in un’operazione fraudolenta può quindi concorrere agli artifizi e raggiri della truffa aggravata, punita con la reclusione da due a sette anni e procedibile d’ufficio, con esposizione al sequestro e alla confisca del profitto.
Resta ferma la distinzione tra errore tecnico e partecipazione dolosa: l’inesattezza in buona fede non è truffa, ma va comunque evitata, anche per le sanzioni amministrative e per il reato autonomo di falso in asseverazione previsto dall’art. 119, comma 13-bis.1, del D.L. 34/2020. In concreto conviene:
- asseverare solo lavori verificati di persona in cantiere, con verbali datati e documentazione fotografica di ogni SAL;
- controllare la congruità dei prezzi con i prezzari e i decreti di riferimento, conservando il computo e i calcoli a supporto;
- non firmare stati di avanzamento o fine lavori su indicazione dell’impresa o del committente senza un riscontro diretto;
- conservare per l’intero periodo di possibile controllo tutto il fascicolo: progetto, contabilità, certificazioni dei materiali, APE ante e post;
- verificare l’adeguatezza della polizza professionale obbligatoria per le asseverazioni;
- nelle pratiche ancora aperte con cessione del credito, ricordare che la consumazione coincide con l’accettazione sulla Piattaforma: è prima di quel momento che vanno chiarite eventuali incongruenze.
Le regole sulle asseverazioni restano attuali anche dopo lo stop generalizzato a cessione e sconto in fattura: valgono per le pratiche residue, per i controlli sugli anni passati e per i bonus ancora in vigore. Su questi temi lo studio segue le pratiche edilizie e le asseverazioni per i bonus; un approfondimento sugli allegati richiesti è nell’articolo SuperSismabonus 110%: allegati per l’asseverazione tecnica, mentre il quadro delle aliquote in vigore è riassunto in Bonus casa e fotovoltaico 2026.
Riferimenti normativi
| Norma | Contenuto rilevante |
|---|---|
| Artt. 640 e 640-bis c.p. | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche |
| Art. 316-ter c.p. | Indebita percezione di erogazioni pubbliche (reato sussidiario) |
| Art. 119, commi 13, 13-bis.1 e 14, D.L. 34/2020 | Asseverazioni, falso in asseverazione, sanzioni e polizza |
| Art. 121 D.L. 34/2020 | Sconto in fattura e cessione del credito |
| Art. 122-bis D.L. 34/2020 | Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate |
Estremi della sentenza
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 36525/2026, udienza del 26/02/2026, depositata il 16/10/2026, Presidente S. Mogini, Relatore G. Liberati. Scheda e testo integrale sul sito ufficiale: cortedicassazione.it.
Quando rivolgersi a un tecnico
Se si ha una pratica Superbonus o un altro bonus edilizio ancora aperta, oppure si è ricevuta una richiesta di documenti dall’Agenzia delle Entrate, è utile far verificare da un tecnico la coerenza tra lavori eseguiti, contabilità e asseverazioni depositate. Lo stesso vale per il professionista che subentra in una pratica avviata da altri e deve decidere se e cosa firmare. Per un confronto è possibile contattare lo studio.
Domande frequenti
Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite sulle false asseverazioni Superbonus?
Hanno stabilito che creare un credito d’imposta fittizio con fatture per lavori inesistenti e documenti falsi, tra cui le asseverazioni, integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non l’indebita percezione dell’art. 316-ter c.p.
Quando si consuma la truffa sul credito Superbonus?
Con il perfezionamento della prima cessione, cioè con la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma, senza attendere compensazione, riscossione o ulteriori cessioni.
Il tecnico che sbaglia un’asseverazione commette truffa?
No, non automaticamente. La truffa richiede il dolo e la partecipazione consapevole alla frode; l’errore in buona fede resta fuori, ma può comunque comportare sanzioni amministrative e responsabilità professionali.
La sentenza riguarda anche i bonus edilizi ancora in vigore?
Il caso riguarda il Superbonus 110%, ma il ragionamento sul valore delle asseverazioni e dei visti come base dell’affidamento dello Stato si applica in generale ai crediti d’imposta ceduti o scontati sulla base di documentazione tecnica.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 36525/2026 (scheda ufficiale, 16/10/2026)
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 36526/2026 (scheda ufficiale, 16/10/2026)
- Superbonus e false asseverazioni: la Cassazione chiarisce quando scatta la truffa (LavoriPubblici.it, 20/10/2026)
- S.U. sul Superbonus: truffa aggravata alla prima cessione (DirittoBancario, ottobre 2026)

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.






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