Conoscere gli obblighi del lavoratore in cantiere ti serve ogni giorno, non solo quando arriva l’ispettore. Pensa al mattino in cui trovi un parapetto smontato o un cavo rovinato: sai cosa devi fare, a chi devi dirlo e cosa puoi rifiutarti di fare? Questa pillola è un ripasso veloce delle regole che hai già studiato.

In breve
- Devi proteggere te stesso e i colleghi, seguendo formazione, istruzioni e mezzi che ti dà il datore di lavoro (art. 20 del D.Lgs. 81/2008).
- Usa sempre i DPI che ti consegnano e non togliere o modificare le protezioni senza autorizzazione.
- Se vedi un pericolo o un’attrezzatura difettosa, segnalalo subito al preposto o al datore di lavoro.
- Davanti a un pericolo grave e immediato puoi allontanarti: la legge ti protegge (art. 44).
- In cantiere porta sempre in vista la tessera di riconoscimento.
A quale formazione si riferisce
Questo ripasso riguarda la formazione obbligatoria dei lavoratori prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025). L’edilizia è un settore a rischio alto: servono 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica, cioè 16 ore in tutto. La formazione specifica per il rischio alto non si può fare in e-learning. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni.
La formazione la organizza il datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e senza costi per te (art. 37, comma 12). Può essere svolta da soggetti formatori istituzionali, accreditati o da altri soggetti previsti dall’Accordo, come gli organismi paritetici. Questa pillola non sostituisce la formazione obbligatoria: è un promemoria per chi l’ha già fatta.
Gli obblighi del lavoratore in cantiere, uno per uno
L’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 dice una cosa semplice: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, perché anche le tue azioni (o le cose che non fai) hanno effetti sugli altri. In pratica, in cantiere significa questo:
| Cosa dice la legge (art. 20, comma 2) | Cosa vuol dire in cantiere |
|---|---|
| Collaborare con datore di lavoro, dirigenti e preposti | Partecipa alla riunione di inizio turno e chiedi se non hai capito |
| Rispettare le istruzioni su protezioni collettive e individuali | Lavori dentro i parapetti, non li scavalchi |
| Usare correttamente attrezzature e sostanze pericolose | Usi solo le attrezzature che conosci, come ti è stato insegnato |
| Usare in modo appropriato i DPI | Casco allacciato, scarpe antinfortunistiche, guanti adatti al lavoro |
| Segnalare subito difetti e pericoli | Avvisi il preposto appena vedi un problema |
| Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza | Non togli carter, fermapiede, tavole o segnali |
| Non fare operazioni fuori dalle tue competenze | Non usi la gru o la piattaforma se non sei formato e incaricato |
| Partecipare alla formazione e all’addestramento | Vai agli incontri organizzati dall’impresa |
| Sottoporti ai controlli sanitari | Fai le visite del medico competente; dal D.L. 159/2025 sono in orario di lavoro, tranne quelle preassuntive |
Segnalare un pericolo: come si fa bene
Segnalare non è “fare la spia”: è un obbligo (art. 20, comma 2, lettera e). Parla con il preposto, il capocantiere o il datore di lavoro. Spiega cosa hai visto, dove e quando. Se il pericolo è grave e c’è urgenza, puoi intervenire direttamente, ma solo nei limiti delle tue competenze, e devi informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Esempio: metti un cavalletto e un nastro davanti a un’apertura nel solaio scoperta, poi avvisi subito.
I tuoi diritti
Non hai solo obblighi. Il datore di lavoro deve darti DPI adatti, informazione e formazione. Se c’è un pericolo grave, immediato e che non si può evitare, puoi allontanarti dal posto di lavoro senza subire conseguenze (art. 44, comma 1). Se non riesci a contattare il tuo superiore e prendi misure per limitare il pericolo, non puoi essere punito, salvo grave negligenza (art. 44, comma 2). Puoi sempre rivolgerti all’RLS della tua impresa o a quello territoriale.
La tessera di riconoscimento
Se lavori per un’impresa in appalto o subappalto, devi esporre la tessera con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro (art. 20, comma 3). Lo stesso vale per i lavoratori autonomi. Sul nuovo badge di cantiere introdotto dal D.L. 159/2025 trovi i dettagli nell’articolo sicurezza nei cantieri 2026: patente a crediti, badge e sanzioni.
Errori frequenti in cantiere
- “Faccio prima senza”: togliere il casco o sganciarsi “solo per un minuto”. Gli infortuni succedono proprio in quel minuto.
- Usare una macchina perché “l’ho già vista usare”: se non sei formato e incaricato, non è compito tuo.
- Non segnalare per non disturbare: un difetto non segnalato resta lì anche per la squadra del giorno dopo.
- Spostare una protezione per lavorare più comodo e non rimetterla: chi arriva dopo trova il vuoto.
- Pensare che la sicurezza sia solo del capo: la legge prevede sanzioni anche per il lavoratore che non rispetta l’art. 20 (art. 59).
Chi è responsabile di cosa
Il datore di lavoro valuta i rischi, redige il POS, fornisce DPI e attrezzature sicure, organizza formazione e sorveglianza sanitaria. Il preposto controlla che le regole siano rispettate, corregge i comportamenti sbagliati e, se serve, ferma il lavoro. Tu, lavoratore, rispetti le istruzioni, usi bene i DPI e segnali i pericoli. Il coordinatore per l’esecuzione (CSE), quando è nominato, verifica che le imprese applichino il piano di sicurezza e coordina il lavoro delle diverse squadre. Quando serve il coordinatore lo spiega l’articolo serve il coordinatore della sicurezza per ristrutturare casa?.
Scheda da usare in cantiere
Da leggere in 10 minuti a inizio turno, preposto e squadra insieme:
- ? Ognuno sa che lavoro fa oggi e con quali attrezzature
- ? Ognuno ha i DPI giusti, integri e indossati correttamente
- ? Casco allacciato e tessera di riconoscimento in vista
- ? Nessuno usa macchine o attrezzature per cui non è formato e incaricato
- ? Le protezioni (parapetti, coperture delle aperture, recinzioni) sono al loro posto
- ? Tutti sanno a chi segnalare un pericolo: nome del preposto di oggi
- ? Tutti sanno dove sono cassetta di primo soccorso ed estintore
- ? Ultimo punto: “C’è qualcosa che vi preoccupa?” Ascolta e annota le segnalazioni
Quando serve il coordinatore o il tecnico
Se in cantiere lavorano più imprese, se le segnalazioni restano senza risposta o se il POS non corrisponde a quello che si fa davvero, serve un controllo tecnico. Lo Studio Tecnico Ing. Marco Sabatini svolge il ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri tra San Salvo, Vasto e il resto della provincia di Chieti.
Domande frequenti
Posso rifiutarmi di lavorare se vedo un pericolo?
Se il pericolo è grave, immediato e non si può evitare, puoi allontanarti dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa e la legge ti tutela da conseguenze negative (art. 44 del D.Lgs. 81/2008). Negli altri casi segnala subito il problema al preposto o al datore di lavoro.
A chi devo segnalare un’attrezzatura rotta?
Al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, subito (art. 20, comma 2, lettera e). In cantiere di solito il primo riferimento è il preposto o il capocantiere.
La formazione sulla sicurezza la devo pagare io?
No. La formazione obbligatoria è a carico del datore di lavoro, si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare costi per il lavoratore (art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008).
Il lavoratore può essere sanzionato?
Sì. Il lavoratore che non rispetta gli obblighi dell’art. 20 può essere sanzionato secondo l’art. 59 del D.Lgs. 81/2008. Per questo la sicurezza riguarda tutti, non solo il datore di lavoro.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – testo vigente (Normattiva)
- Art. 20 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori, con note di modifica (TUSSL)
- Art. 44 D.Lgs. 81/2008 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (TUSSL)
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 sulla formazione (Tuttocamere, scheda)
- Nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza (Ediltecnico)

Ing. Marco Sabatini
Ingegnere civile e ambientale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Titolare dello Studio Tecnico Sabatini di San Salvo (CH), si occupa ogni giorno di pratiche edilizie (CILA, SCIA, permessi di costruire, sanatorie), coordinamento della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008), certificazione energetica APE, impianti fotovoltaici e pratiche catastali tra Vasto, San Salvo e la provincia di Chieti. Sul portale scrive di normativa, sentenze e tecnologie per l’edilizia partendo dai casi reali dello studio: ogni articolo è verificato sulle fonti ufficiali e riporta i riferimenti normativi.
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